Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente
regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto ad attività di
ricerca scientifica con rapporto di lavoro
subordinato di
diritto privato a tempo determinato.
Art. 2 (Finalità del reclutamento)
1. Per lo svolgimento
di specifici programmi di ricerca, derivanti anche da convenzioni con soggetti
terzi, il Dipartimento di Studi Classici dall’Antico al Contemporaneo
dell’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara può instaurare rapporti di lavoro a
tempo determinato mediante contratti di diritto privato con soggetti di
adeguata qualificazione per lo svolgimento di attività di ricerca, che siano in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.
Art. 3 (Natura del rapporto di lavoro)
1. Il rapporto di
lavoro che si instaura fra il Dipartimento di Studi Classici dall’Antico al
Contemporaneo dell’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ed il ricercatore in base al presente
regolamento è a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in
materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale
previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. La titolarità di
tali contratti non precostituisce diritti per l’accesso ai ruoli
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
3. Il trattamento
economico nel rapporto determinato è definito, di norma, assumendo a parametro
la retribuzione iniziale del ricercatore
universitario di
ruolo non confermato.
4. La copertura
finanziaria è assicurata dai fondi a disposizione della struttura di ricerca
per lo svolgimento del programma per il quale si
intende stipulare il
contratto. Quest’ultimo potrà essere anche cofinanziato con risorse
appositamente attribuite alla struttura di ricerca
dall’Ateneo o da
altri Enti Pubblici e Privati.
Art. 4 (Individuazione del fabbisogno)
1. L’organo
collegiale del Dipartimento, sentito il docente proponente, propone alla
Facoltà ed all’Ateneo, con propria delibera, l’assunzione di personale previste dal presente
regolamento.
2. Nella delibera dovranno
essere indicate le seguenti indicazioni:
a. settore
scientifico-disciplinare di riferimento;
b. descrizione
analitica del programma di ricerca, modalità della relativa attuazione e
individuazione del responsabile del
progetto;
c. durata del
programma con specificazione del suo inizio e della sua conclusione.
d. specificazione dei
requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di ricerca;
e. specificazione
della copertura finanziaria;
f. esplicita
indicazione che le spese inerenti il contratto, comprensive degli oneri a
carico del datore di lavoro, sono a carico del
finanziamento del
programma di ricerca e gravano sul bilancio della struttura di ricerca che
delibera l’assunzione, fatto salvo
l’eventuale
cofinanziamento di cui al comma 4 dell’art. 3.
Art. 5 (Procedura di reclutamento)
1. Ai fini della
copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, il Rettore indice, con
proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria, procedura di
selezione, indicando il programma di ricerca, nonché il settore scientifico
disciplinare sui quali devono vertere i titoli dei candidati. Il bando
specifica, inoltre, la durata della prestazione.
2. L’avviso di
selezione è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università oltre che sul sito
internet di Ateneo, all’indirizzo
http://www.uffdoc.unich.it
3. Dalla data di
pubblicazione dell’avviso decorrono 30 giorni per la presentazione delle
domande.
4. La domanda,
redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza necessità di
autenticazione, potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nel bando nel termine
perentorio di cui sopra.
Sono valide le
raccomandate pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite nei termini;
a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Art. 6 (Requisiti di partecipazione alle selezioni)
1. Sono ammessi a
partecipare alle selezioni i candidati in possesso di laurea specialistica,
ovvero della laurea del vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo
equipollente, e che possano vantare un curriculum adeguato allo svolgimento
dell’attività di ricerca oggetto della selezione.
2. I bandi dovranno
richiedere la buona conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del
candidato ed a scelta del medesimo,
salvo che la
conoscenza specifica di una o più lingue straniere, essendo connaturata ed
imprescindibile dalla natura del progetto di
ricerca, costituisca
un requisito di ammissione alla selezione.
ART.7 (Prove di esame)
1. Le selezioni
avvengono mediante valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli
dei candidati secondo quanto previsto per
l’assunzione dei
ricercatori a tempo indeterminato e comprendono, inoltre, una prova scritta,
sostituibile con una prova pratica e un
colloquio.
Il colloquio verte
sugli aspetti generali e specifici del settore scientifico-disciplinare nonché
sulla conoscenza di almeno una lingua
straniera tra quelle
indicate nel bando salvo quanto previsto nel secondo periodo del comma 2 del
precedente art.6.
ART. 8 (Commissione giudicatrice)
1. Per ogni procedura
di selezione, l’organo collegiali del Dipartimento provvede a designare i
membri della Commissione
giudicatrice,
composta dal responsabile del progetto in qualità di presidente e da ulteriori
due membri scelti fra professori e ricercatori
appartenenti, in via
preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il
progetto di ricerca, o in caso di motivata
necessità a settori
affini.
2. La nomina avviene
con decreto del Rettore .
3. Le spese per le
procedure della selezione sono a carico della struttura di ricerca.
Art. 9(Attività della Commissione)
1.
procede alla
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.
2. Gli atti sono
costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria
i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
3. Al termine dei
lavori,
partecipanti e indica
il vincitore o i vincitori.
4. Il Rettore con
proprio provvedimento approva gli atti della commissione giudicatrice e
sottoscrive i contratti individuali di lavoro.
5. La graduatoria
resta valida per la durata del progetto e ad essa potrà attingersi solo per
sostituzione del titolare in caso di recesso o di risoluzione del contratto.
Art. 10 (Incompatibilità)
1. Fermo quanto
previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/01, n. 165, il contratto del ricercatore
a tempo determinato non può essere
cumulato con analoghi
contratti, anche se a tempo determinato, in altre sedi universitarie, né con lo
svolgimento del dottorato di ricerca.
Art. 11 (Stipula del contratto individuale di lavoro)
1. Entro 30 giorni
dalla data di approvazione degli atti della Commissione, il Rettore invita il
candidato risultato vincitore a stipulare il
contratto di lavoro,
per la cui validità è richiesta la forma scritta. Il contratto, da stipularsi
entro i successivi 30 giorni, deve contenere:
a. la specificazione
della durata temporanea del rapporto di lavoro;
b. l’indicazione
della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro, ai sensi
della lett. c) del 2° comma dell’art. 4;
c. l’indicazione
delle prestazioni richieste ai sensi della lett. b) del 2° comma dell’art. 4;
d. l’indicazione
della retribuzione, ai sensi del 3° comma dell’art. 3;
e. l’indicazione del
periodo di prova, quantificata in misura percentuale alla durata del contratto
e comunque non superiore al
10% della durata
complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà
recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con
effetto immediato dalla comunicazione alla controparte;
f. apposita clausola
come previsto dal successivo art. 14, comma 4°.
Art. 12 (Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)
1. I compiti del
personale disciplinato dal presente regolamento, determinati dal contratto
individuale di lavoro, sono svolti sotto la direzione del docente responsabile
del progetto.
2. Il ricercatore annota
le attività svolte in apposito registro che dovrà essere conservato a sua cura,
debitamente firmato in calce ad ogni annotazione, e reso disponibile al
responsabile del progetto.
3. Alla scadenza del
contratto il registro dovrà essere depositato presso la direzione della
struttura interessata. Al termine di ogni semestre, e in ogni caso al termine
del contratto, il ricercatore deve consegnare al responsabile del progetto una
relazione sull’attività scientifica svolta comprovante lo stato di avanzamento
di lavori.
4. Alla scadenza del
contratto la relazione o le relazioni dovranno essere depositate presso la
direzione della struttura interessata.
Art. 13 (Durata del contratto)
1. La durata del
contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca, di norma, non può
essere inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.
2. Il contratto può
essere prorogato, con il consenso dell’interessato, per non più di una volta e
per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi
i sei anni.
3. La proroga deve
essere giustificata da esigenze debitamente motivate, ed è ammessa per la
stessa attività di ricerca per la quale è stato stipulato il contratto. La
richiesta di proroga è avanzata dal docente responsabile del progetto ed è
sottoposta all’approvazione dell’organo collegiale della struttura di ricerca,
sulla base di una relazione scientifica che motivi la richiesta, con
riferimento allo stato di avanzamento del programma di ricerca.
Art. 14 (Risoluzione del rapporto di lavoro)
1. La cessazione del
rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di
una delle parti.
2. Al fine di
impedire il prodursi degli effetti di cui all’art.5 del D.Lgs. 06/09/01, n.
368, nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine
inizialmente fissato
o successivamente prorogato, il docente responsabile del progetto segnala per
iscritto e senza indugio al Rettore
che ha stipulato il
contratto l’approssimarsi della scadenza; a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, nei dieci giorni
che precedono detta
scadenza il Rettore comunica al domicilio del ricercatore interessato la
cessazione del rapporto di lavoro con
effetto dalla data di
scadenza.
3. Ciascuno dei
contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora
si verifichi una causa che, ai sensi
dell’art. 2119 c.c.,
non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Il contratto
prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con
finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti medesimi
comporta la risoluzione del contratto di lavoro; in tal caso al personale
cessato spetta un’indennità pari a 3/12 della retribuzione annuale.
Art. 15 (Entrata in vigore)
1. Il presente
Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data del decreto rettorale
di emanazione.