Dipartimento di Metodi Quantitativi e Teoria
Economica Università degli Studi di
Chieti-Pescara V.le Pindaro, 42 Pescara |
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. d’ANNUNZIO”
CHIETI-PESCARA
FACOLTA’ DI
SCIENZE MANAGERIALI
DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI E
TEORIA ECONOMICA
REGOLAMENTO
PER L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
Approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del
4.10.2007
Art. 1
(Oggetto)
1.
Le assunzioni di ricercatori con contratto a tempo
determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi di ricerca.
2.
La spesa per le assunzioni di cui al presente
regolamento,di norma a carico dell’Ateneo, può anche derivare da programmi di
ricerca, comunque finanziati, o da specifiche risorse appositamente stanziate
dal Dipartimento.
3. Il Consiglio
di Dipartimento definisce:
• il programma
della ricerca e la sua durata;
• il settore
scientifico-disciplinare;
• la tipologia
della seconda prova d’ esame (scritta o pratica)
• la durata del
contratto.
Art. 2
(Procedure di reclutamento)
1. La selezione dei ricercatori con contratto a tempo
determinato avviene mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal
presente regolamento. Al fine della
selezione verrà emanato un avviso cui sarà data pubblicità mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Ateneo ed a quello del
Dipartimento nonché per via
telematica.
2. La partecipazione alla selezione è libera, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai
candidati.
3. I requisiti prescritti indicati nell’avviso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.
4. L’esclusione dalla selezione è disposta
con motivato decreto rettorale e notificata all’interessato.
I cittadini stranieri devono possedere
adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di
selezione durante l’espletamento delle prove d’esame.
Art. 3
(Selezione)
1. La selezione è per titoli ed esami.
2. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo
e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i
criteri in seguito indicati e devono essere individuati, esplicitamente e
comparativamente, il peso attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’ attività del candidato con le
discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita
la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro
collocazione editoriale e loro diffusione all’interno della comunità
scientifica;
d) continuità temporale della produzione scientifica,
anche in relazione all’ evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare;
e) pertinenza tra l’ attività didattica svolta dal
candidato e quella prevista nel bando;
f) Facoltà nel cui ambito l’ attività didattica è stata
svolta;
g) tipologia dell’ attività didattica svolta ed
eventuale produzione di materiale didattico;
h) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o
internazionali.
3. Ai fini della selezione si fa anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e
internazionale.
4. I criteri e il peso attribuito agli stessi devono
essere, in una seduta preliminare, definiti dalla commissione e pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione
mediante affissione agli Albi ufficiali dell’Ateneo nonché della struttura proponente.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificamente nelle selezioni:
a) il titolo di
dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, e la fruizione di borse di
studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia
attinente al settore per cui è bandita la selezione;
b) l’ attività
didattica svolta anche all’ estero;
c) i servizi prestati
negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d) l’ attività di
ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e
stranieri;
e) il servizio
prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’ art. 3 comma 2,
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
f) l’ organizzazione,
direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di
iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed
internazionale.
6. La commissione nella prima seduta, definisce i titoli
che si ritengono valutabili ai fini della selezione, oltre quelli di cui al
punto precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli nell’ambito delle tipologie previste nel bando.
7. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è
effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli esami consistono in due prove scritte ed una
orale. La seconda delle due prove scritte può essere sostituita da una prova
pratica.
9. Ai titoli scientifici sono riservati 30 punti e agli
altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati rispettivamente 20 punti alla
prima prova, 20 punti alla seconda prova e 10 punti alla prova orale.
10. Per lo svolgimento delle prove scritte o scritta e
pratica è concesso ai candidati un massimo di otto ore.
11.
Il bando definirà gli argomenti delle prove.
12. Saranno ammessi a sostenere la prova orale:
a) nel caso di due prove scritte i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a 12/20 e una media,
dei voti delle due prove scritte, non inferiore ai 14/20;
b) nel caso di una prova scritta e una pratica i
candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore
a 14/20 e nella prova pratica non inferiore a 12/20.
13. La prova orale non si intenderà superata se il
candidato non riporterà un voto di almeno 6/10; nel corso della prova orale
sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e, per i cittadini stranieri,
anche di quella italiana.
14. Il diario delle prove scritte e/o pratica, con l’
indicazione del giorno, del mese e dell’ora
in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati, non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Ai
candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione
con l’ indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, o nella
prova scritta e nella prova pratica. L’avviso
per la presentazione alla prova orale sarà notificato ai candidati
almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerla.
15. Al termine dei lavori
Art. 4
(Accertamento della regolarità degli atti)
1. La regolarità formale degli atti è accertata con
decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai candidati mediante
affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via telematica.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma
entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti
alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
Art. 5
(Commissioni giudicatrici)
1. La selezione è operata da una Commissione nominata con
decreto rettorale e composta dal responsabile della ricerca ( docente afferente
al dipartimento proponente) e da due docenti universitari dello stesso settore
s. d. o, in mancanza, di settore affine
al programma di ricerca.
2. Essa è nominata con decreto del Rettore e pubblicata
con affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via telematica.
3.
Art. 6
(Condizioni generali del contratto e cause di
risoluzione)
1. Il ricercatore con contratto a tempo determinato
instaura un rapporto di lavoro subordinato a termine con compiti analoghi a
quelli dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato salva la
specificità del programma di ricerca.
2. Il contratto di ricercatore a tempo
determinato deve avere termine e durata certi in relazione all’ attuazione del
programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 2
anni, né superiore a 5 anni. solo i
contratti stipulati per periodi inferiori a tre anni possono avere con la
proroga una durata massima complessiva triennale.
Lo stesso soggetto non potrà essere riassunto, con
ulteriore contratto a tempo determinato, prima del decorso di venti giorni
dalla data di scadenza del contratto (art. 5 decreto legislativo 6/9/2001 n.
368).
3. Al termine del contratto, il ricercatore a tempo
determinato è tenuto a depositare il risultato del lavoro svolto presso la
struttura di appartenenza.
Art. 7
(Trattamento giuridico)
1. Il contratto di ricercatore a tempo determinato non
può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato.
2. Per il trattamento giuridico si applica, in quanto
compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato,
e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 nonché dal “Regolamento
per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti” redatto dall’Ateneo.
Art. 8
(Trattamento economico e previdenziale)
Al Ricercatore verrà corrisposta la retribuzione
spettante ad un Ricercatore di ruolo non confermato. La retribuzione verrà aggiornata con i
relativi aumenti biennali che verranno maturati ed eventuali aumenti di legge
che intercorreranno durante la durata del contratto.
Art.9
(Recesso)
Durante i primi
due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in ogni momento dal
rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
In caso di recesso, il ricercatore a contratto è
obbligato a dare un preavviso di 30 giorni.
Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal 16
di ciascun mese.
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il
diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso non dato.
Art,10
(Assicurazioni)
Per
quanto riguarda i rischi da infortuni opera la copertura assicurativa
I.N.A.I.L.
Art.11
(Entrata
in vigore)
Il
presente regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento, è pubblicato con
affissione all’Albo Ufficiale della struttura. Il Regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della affissione all’ Albo suddetto.