FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
REGOLAMENTO
PER L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1 - (Oggetto)
1.
Le assunzioni di
ricercatori con contratto a tempo determinato possono avvenire in relazione a
specifici programmi di ricerca.
2.
La spesa per le
assunzioni di cui al presente regolamento può derivare da programmi di ricerca,
comunque finanziati, o da specifiche risorse appositamente stanziate dal
Dipartimento.
3. Il
Consiglio di Dipartimento definisce:
a) il programma della ricerca e la sua durata;
b) il settore scientifico-disciplinare;
c) la tipologia della seconda prova d’esame
(scritta o pratica)
d) la durata del contratto.
Art. 2 - (Procedure di reclutamento)
1. La selezione dei
ricercatori con contratto a tempo determinato avviene mediante selezione
pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Ai fini della selezione verrà emanato un
avviso cui sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo.
2. La
partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in relazione alla
cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.
3. I
requisiti prescritti indicati nell’avviso devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto
rettorale e notificata all’interessato.
I cittadini stranieri devono possedere adeguata
conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di selezione
durante l’espletamento delle prove d’esame.
Art. 3 - (Selezione)
1. La
selezione è per titoli ed esami.
2. Ai fini della valutazione del curriculum
complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati
i criteri di seguito indicati e deve essere individuato, esplicitamente e
comparativamente, il peso attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’ attività del candidato con le discipline comprese nel
settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con
tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) apporto
individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in
collaborazione;
c) rilevanza
scientifica delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione
all’interno della comunità scientifica;
d) continuità
temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
e) partecipazione a
programmi di ricerca nazionali o internazionali.
3. Ai fini della selezione si fa anche
ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
nazionale e internazionale.
4. I criteri e il peso attribuito agli stessi
devono essere, in una seduta preliminare, definiti dalla commissione e
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
Commissione mediante affissione agli Albi ufficiali dell’Ateneo nonché della
struttura proponente.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli da
valutare specificamente nelle selezioni:
- il titolo di
dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, e la fruizione di borse di
studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia
attinente al settore per cui è bandita la selezione;
- la posizione di
ricercatore a tempo determinato;
- i servizi prestati
negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- l’
attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati
italiani e stranieri;
- il servizio
prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’
art. 3 comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- l’
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
-il coordinamento di
iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale.
6. La
commissione nella prima seduta, definisce i titoli che ritiene valutabili ai
fini della selezione, oltre quelli di cui al punto precedente, e i punteggi
attribuibili a tutti i titoli nell’ambito delle tipologie previste nel bando.
7. La valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni è effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli esami consistono in due prove scritte
ed una orale. La seconda delle due prove scritte può
essere sostituita da una prova pratica.
9. Ai titoli scientifici sono riservati 30
punti e agli altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati rispettivamente 20
punti alla prima prova, 20 punti alla seconda prova e 10 punti alla prova
orale.
10. Per lo svolgimento delle prove scritte o
scritta e pratica è concesso ai candidati un massimo di otto ore.
11. Il bando definirà gli argomenti delle prove.
12. Saranno ammessi a sostenere la prova orale:
a) nel caso di due prove
scritte i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non
inferiore a 12/20 e una media, dei voti delle due prove scritte, non inferiore
ai 14/20;
b) nel caso di una prova
scritta e una pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio non inferiore a 14/20 e nella prova pratica non inferiore a 12/20.
13. La prova orale non si intenderà superata se
il candidato non riporterà un voto di almeno 6/10; nel corso della prova orale
sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e, per i cittadini stranieri,
anche di quella italiana.
14. Il diario delle prove scritte e/o pratica,
con l’ indicazione del giorno, del mese e dell’ora in
cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati, non meno di
quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che
conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, o nella prova
scritta e nella prova pratica.
15. Al termine dei lavori
Art. 4 - (Accertamento della regolarità degli atti)
1. La regolarità formale degli
atti è accertata con decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai
candidati mediante affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via
telematica.
2. Nel
caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta
giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la
regolarizzazione stabilendone il termine.
Art. 5 - (Commissioni giudicatrici)
1. La
selezione è operata da una Commissione nominata con decreto rettorale e
composta dal responsabile della ricerca e da due professori universitari dello
stesso settore s.d. o di settore affine al programma di ricerca, uno dei quali
con funzioni di Presidente nominato dal Rettore.
2. Essa
è nominata con decreto del Rettore e pubblicata con affissione agli Albi
Ufficiali dell’Università e in via telematica.
3.
Art. 6 - (Condizioni generali del contratto)
1. Il
ricercatore con contratto a tempo determinato instaura un rapporto di lavoro
subordinato a termine con compiti analoghi a quelli dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato salva la specificità del programma di ricerca.
2. Il contratto di ricercatore a tempo determinato deve avere
termine e durata certi in relazione all’ attuazione
del programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 2
anni, né superiore a 6 anni rinnovabili annualmente. La richiesta di rinnovo è
avanzata dalla struttura di afferenza, su proposta del responsabile del
progetto, con motivata relazione sull’attività di ricerca svolta.
3. Al
termine del contratto, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare
il risultato del lavoro svolto presso la struttura di appartenenza.
Art. 7 - (Trattamento giuridico)
1.
Il contratto di
ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di
lavoro subordinato.
2.
Per il trattamento
giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo
si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 nonché dal “Regolamento per le
autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti” redatto dall’Ateneo.
Art. 8 - (Trattamento economico e previdenziale)
Al
Ricercatore verrà corrisposta la retribuzione spettante ad un Ricercatore di
ruolo non confermato. La retribuzione verrà aggiornata con i relativi aumenti
biennali che verranno maturati ed eventuali aumenti di legge che
intercorreranno durante la durata del contratto.
Art.9 - (Recesso)
Durante
i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in ogni momento
dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso.
Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
In
caso di recesso, le parti sono obbligate a dare un preavviso di 30 giorni.
Il
termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal 16 di ciascun mese.
In
caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al
dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso non dato.
Art,10 - (Assicurazioni)
Per quanto riguarda i
rischi da infortuni opera la copertura assicurativa I.N.A.I.L.
Art.11 - (Entrata in vigore)
Il presente regolamento,
approvato dal Consiglio di Dipartimento, è emanato dal Direttore del
Dipartimento stesso ed è pubblicato mediante affissione all’Albo ufficiale
dell’Ateneo.
Il Regolamento entra in
vigore il giorno successivo a quello della affissione all’Albo suddetto.
Il Direttore
(Prof. Andrea Mezzetti)