UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” – CHIETI
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
REGOLAMENTO
PER L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1-
(Oggetto)
1.
Le assunzioni di ricercatori con contratto a tempo
determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi di ricerca.
2.
La spesa per le assunzioni di cui al presente
regolamento può derivare da programmi di ricerca, comunque finanziati, o da
specifiche risorse appositamente stanziate dal Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento definisce:
• il programma della ricerca e la sua durata;
• il settore scientifico-disciplinare;
• la tipologia della seconda prova d’ esame
(scritta o pratica)
• la durata del contratto.
Art. 2
(Procedure di reclutamento)
1. La selezione dei
ricercatori con contratto a tempo determinato avviene mediante selezione
pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Al fine della selezione verrà emanato un
avviso cui sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo ufficiale
dell’Ateneo ed a quello del
Dipartimento nonché per via
telematica.
2. La partecipazione alla
selezione è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
3. I requisiti prescritti
indicati nell’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. L’esclusione dalla selezione è disposta con
motivato decreto rettorale e notificata all’interessato.
I cittadini stranieri devono possedere adeguata
conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di selezione
durante l’espletamento delle prove d’esame.
Art. 3
(Selezione)
1. La selezione è per titoli ed esami.
2. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e
delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i
criteri in seguito indicati e devono essere individuati, esplicitamente e
comparativamente, il peso attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’
attività del candidato con le discipline comprese nel settore
scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con
tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) apporto individuale del
candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica
delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all’interno
della comunità scientifica;
d) continuità temporale
della produzione scientifica, anche in relazione all’ evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
e) pertinenza tra l’
attività didattica svolta dal candidato e quella prevista nel bando;
f) Facoltà nel cui ambito
l’ attività didattica è stata svolta;
g) tipologia dell’ attività
didattica svolta ed eventuale produzione di materiale didattico;
h) partecipazione a
programmi di ricerca nazionali o internazionali.
3. Ai fini della selezione si fa anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e
internazionale.
4. I criteri e il peso attribuito agli stessi devono
essere, in una seduta preliminare, definiti dalla commissione e pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione
mediante affissione agli Albi ufficiali dell’Ateneo nonché della struttura proponente.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificamente nelle selezioni:
a) il titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero
equivalente, e la fruizione di borse di studio o di assegni finalizzati ad
attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al settore per cui è
bandita la selezione;
b) l’ attività didattica svolta anche all’ estero;
c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
d) l’ attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i
soggetti di cui all’ art. 3 comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297;
f) l’ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi
di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
6. Le commissioni nella prima seduta, definiscono i titoli
che ritengono valutabili ai fini della selezione, oltre quelli di cui al punto
precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli nell’ambito delle tipologie previste nel bando.
7. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è
effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale.
La seconda delle due prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.
9. Ai titoli scientifici sono riservati 30 punti e agli
altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati rispettivamente 20 punti alla
prima prova, 20 punti alla seconda prova e 10 punti alla prova orale.
10. Per lo svolgimento delle prove scritte o scritta e
pratica è concesso ai candidati un massimo di otto ore.
11. Il bando definirà gli
argomenti delle prove.
12. Saranno ammessi a sostenere la prova orale:
a) nel caso di due prove
scritte i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non
inferiore a 12/20 e una media, dei voti delle due prove scritte, non inferiore
ai 14/20;
b) nel caso di una prova
scritta e una pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio non inferiore a 14/20 e nella prova pratica non inferiore a 12/20.
13. La prova orale non si
intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno 6/10; nel
corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e,
per i cittadini stranieri, anche di quella italiana.
14. Il diario delle prove
scritte e/o pratica, con l’ indicazione del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime avranno luogo, sarà
notificato agli interessati, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla
prova orale sarà data comunicazione con l’ indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, o nella prova scritta e nella prova pratica. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà
notificato ai candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono
sostenerla.
15. Al termine dei lavori
Art. 4
(Accertamento della
regolarità degli atti)
1. La regolarità formale
degli atti è accertata con decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai
candidati mediante affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via
telematica.
2. Nel caso in cui il Rettore
riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione
stabilendone il termine.
Art. 5
(Commissioni giudicatrici)
1. La selezione è operata
da una Commissione nominata con decreto rettorale e composta dal responsabile
della ricerca e da due professori universitari dello stesso settore s.d. o di settore affine al programma di
ricerca.
2. Essa è nominata con
decreto del Rettore e pubblicata con affissione agli Albi Ufficiali
dell’Università e in via telematica.
3.
Art. 6
(Condizioni generali del
contratto e cause di risoluzione)
1. Il ricercatore con
contratto a tempo determinato instaura un rapporto di lavoro subordinato a
termine con compiti analoghi a quelli dei ricercatori non confermati a tempo
indeterminato salva la specificità del programma di ricerca.
2. Il contratto di ricercatore a tempo
determinato deve avere termine e durata certi in relazione all’ attuazione del
programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 2
anni, né superiore a 5 anni; solo i contratti stipulati per periodi inferiori a
tre anni possono avere con la proroga una durata massima complessiva triennale.
Lo stesso soggetto non
potrà essere riassunto, con ulteriore contratto a tempo determinato, prima del
decorso di venti giorni dalla data di scadenza del contratto (art. 5 decreto
legislativo 6/9/2001 n. 368).
3. Al termine del contratto,
il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare il risultato del
lavoro svolto presso la struttura di appartenenza.
Art. 7
(Trattamento giuridico)
1. Il contratto di
ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di
lavoro subordinato.
2. Per il trattamento
giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica
quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs. 30/03/2001 n.
165 nonché dal “Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi
retribuiti” redatto dall’Ateneo.
Art. 8
(Trattamento economico e
previdenziale)
Al Ricercatore verrà
corrisposta la retribuzione spettante ad un Ricercatore di ruolo non
confermato. La retribuzione verrà
aggiornata con i relativi aumenti biennali che verranno maturati ed eventuali
aumenti di legge che intercorreranno durante la durata del contratto.
In particolari situazioni,
con motivata delibera, il Consiglio di Dipartimento potrà autorizzare
finanziamenti che complessivamente, comunque, non potranno essere inferiori
alla somma di € 20.700,00 annui, diversamente da quanto stabilito al precedente
comma.
Art.9
(Recesso)
Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle
parti può recedere in ogni momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né
di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte.
In caso di recesso, il
ricercatore a contratto è obbligato a dare un preavviso di 30 giorni.
Il termine di preavviso
decorre dal 1° giorno o dal 16 di ciascun mese.
In caso di mancato
preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
Art,10
(Assicurazioni)
Per quanto riguarda i rischi da infortuni opera
la copertura assicurativa I.N.A.I.L.-.
Art.11
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio
di Dipartimento, è emanato dal Direttore del Dipartimento stesso ed è
pubblicato con affissione all’Albo Ufficiale della struttura. Il Regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della affissione all’ Albo suddetto.
f.to il direttore del DSB Prof.
Francesco Caciagli
Approvato dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze Biomediche, seduta del 21.07.05