FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE
REGOLAMENTO
PER L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
Art. 1
(Oggetto)
1.
Le assunzioni di ricercatori con contratto a tempo
determinato possono avvenire in relazione a specifici
programmi di ricerca.
2.
La spesa per le assunzioni di cui al presente
regolamento può derivare da programmi di ricerca,
comunque finanziati, o da specifiche risorse appositamente stanziate dal
Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento definisce:
• il programma della ricerca e la sua
durata;
• il settore scientifico-disciplinare;
• la tipologia della seconda prova d’
esame (scritta o pratica)
• la durata del contratto.
Art. 2
(Procedure di
reclutamento)
1. La selezione dei ricercatori
con contratto a tempo determinato avviene mediante selezione pubblica, secondo
quanto stabilito dal presente regolamento. Al fine della selezione verrà
emanato un avviso cui sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo
ufficiale dell’Ateneo ed a quello del Dipartimento nonché per via telematica.
2. La partecipazione alla selezione
è libera, senza limitazioni in relazione alla
cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.
3. I requisiti prescritti
indicati nell’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. L’esclusione dalla selezione
è disposta con motivato decreto rettorale
e notificata all’interessato.
I cittadini stranieri
devono possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata
in sede di selezione durante l’espletamento delle prove d’esame.
Art. 3
(Selezione)
1. La selezione è per titoli ed esami.
2. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e
delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i
criteri in seguito indicati e devono essere individuati, esplicitamente e
comparativamente, il peso attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’ attività del candidato con le discipline comprese nel
settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con
tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) apporto individuale del
candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica
delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e
loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) continuità temporale
della produzione scientifica, anche in relazione all’
evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
e) pertinenza tra l’ attività didattica svolta dal candidato e quella prevista
nel bando;
f) Facoltà nel cui ambito l’ attività didattica è stata svolta;
g) tipologia dell’ attività didattica svolta ed eventuale produzione di
materiale didattico;
h) partecipazione a
programmi di ricerca nazionali o internazionali.
3. Ai fini della selezione si fa
anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
nazionale e internazionale.
4. I criteri e il peso attribuito agli stessi devono essere,
in una seduta preliminare, definiti dalla commissione e pubblicizzati almeno
sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione mediante
affissione agli Albi ufficiali dell’Ateneo nonché
della struttura proponente.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificamente nelle selezioni:
a) il titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero
equivalente, e la fruizione di borse di studio o di
assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al
settore per cui è bandita la selezione;
b) l’ attività didattica svolta
anche all’ estero;
c) i servizi prestati
negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d) l’ attività di ricerca,
comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i
soggetti di cui all’ art. 3 comma 2, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
f) l’ organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative
in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
6. Le commissioni nella prima seduta, definiscono i titoli
che ritengono valutabili ai fini della selezione, oltre
quelli di cui al punto precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i
titoli nell’ambito delle tipologie
previste nel bando.
7. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale. La seconda delle due prove scritte può essere
sostituita da una prova pratica.
9. Ai titoli scientifici sono riservati 30 punti e agli
altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati
rispettivamente 20 punti alla prima prova, 20 punti
alla seconda prova e 10 punti alla prova orale.
10. Per lo svolgimento delle prove scritte o scritta e pratica è concesso ai candidati un massimo di otto ore.
11. Il bando definirà gli
argomenti delle prove.
12. Saranno ammessi a sostenere la prova
orale:
a) nel caso di due prove
scritte i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non
inferiore a 12/20 e una media, dei voti delle due prove scritte, non inferiore
ai 14/20;
b) nel caso di una prova
scritta e una pratica i candidati che avranno
riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20 e nella prova
pratica non inferiore a 12/20.
13. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto
di almeno 6/10; nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della
lingua inglese e, per i cittadini stranieri, anche di quella italiana.
14. Il diario delle prove
scritte e/o pratica, con l’ indicazione del giorno,
del mese e dell’ora in cui le medesime
avranno luogo, sarà notificato agli interessati, non meno di quindici giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l’ammissione
alla prova orale sarà data comunicazione con l’
indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, o nella prova
scritta e nella prova pratica. L’avviso per la presentazione alla prova orale
sarà notificato ai candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi
debbono sostenerla.
15. Al termine dei lavori
Art. 4
(Accertamento
della regolarità degli atti)
1. La regolarità formale
degli atti è accertata con decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai candidati mediante affissione
agli Albi Ufficiali dell’Università e in via telematica.
2. Nel caso in cui il
Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione
stabilendone il termine.
Art. 5
(Commissioni
giudicatrici)
1. La selezione è operata
da una Commissione nominata con decreto rettorale e
composta dal responsabile della ricerca e da due professori universitari dello
stesso settore s.d.
o di settore affine al programma di ricerca.
2. Essa è nominata con
decreto del Rettore e pubblicata con affissione agli Albi Ufficiali
dell’Università e in via telematica.
3.
Art. 6
(Condizioni
generali del contratto e cause di risoluzione)
1. Il ricercatore con
contratto a tempo determinato instaura un rapporto di lavoro
subordinato a termine con compiti analoghi a quelli dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato salva la specificità del programma di
ricerca.
2. Il contratto di
ricercatore a tempo determinato deve avere termine e durata certi in relazione all’attuazione del programma di ricerca; non
può essere stipulato per una durata inferiore a 2 anni, né superiore a 5 anni;
solo i contratti stipulati per periodi inferiori a tre anni possono avere con
la proroga una durata massima complessiva triennale.
Lo stesso soggetto non
potrà essere riassunto, con ulteriore contratto a
tempo determinato, prima del decorso di venti giorni dalla data di scadenza del
contratto (art. 5 decreto legislativo 6/9/2001 n. 368).
3. Al termine del
contratto, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare il
risultato del lavoro svolto presso la struttura di appartenenza.
Art. 7
(Trattamento
giuridico)
1. Il contratto di
ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di
lavoro subordinato.
2. Per il trattamento
giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei
ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165
nonché dal “Regolamento per le autorizzazioni a
svolgere incarichi retribuiti” redatto dall’Ateneo.
Art. 8
(Trattamento
economico e previdenziale)
Al Ricercatore verrà corrisposta la retribuzione spettante ad un
Ricercatore di ruolo non confermato. La
retribuzione verrà aggiornata con i relativi aumenti
biennali che verranno maturati ed eventuali aumenti di legge che
intercorreranno durante la durata del contratto.
Art.9
(Recesso)
Durante i primi due mesi di attività
ciascuna delle parti può recedere in ogni momento dal rapporto senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte.
In caso di recesso, il
ricercatore a contratto è obbligato a dare un preavviso di 30 giorni.
Il termine di preavviso
decorre dal 1° giorno o dal 16 di ciascun mese.
In caso di mancato
preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
Art,10
(Assicurazioni)
Per quanto riguarda i rischi da infortuni opera la copertura assicurativa I.N.A.I.L.-.
Art.11
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio
di Dipartimento, è emanato dal Direttore del Dipartimento
stesso ed è pubblicato con affissione all’Albo Ufficiale della struttura. Il Regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della affissione all’ Albo suddetto.