FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
REGOLAMENTO
PER L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1 - (Oggetto) -
1.
1. Le
assunzioni di ricercatori con contratto a tempo determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi di ricerca.
2.
2. La spesa per le assunzioni di cui al presente
regolamento può derivare da programmi di ricerca,
comunque finanziati, o da specifiche risorse appositamente stanziate dal
Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento
definisce:
a) il
programma della ricerca e la sua durata;
b) il
settore scientifico-disciplinare;
c) la
tipologia della seconda prova d’esame (scritta o pratica)
d) la
durata del contratto.
Art. 2 - (Procedure di reclutamento)
1. La selezione dei ricercatori con contratto a tempo determinato avviene mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Ai fini della selezione verrà emanato un avviso cui sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo ed a quello del Dipartimento nonché per via telematica.
2. La partecipazione alla
selezione è libera, senza limitazioni in relazione alla
cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.
3. I requisiti prescritti
indicati nell’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto rettorale e
notificata all’interessato.
I cittadini stranieri devono
possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede
di selezione durante l’espletamento delle prove d’esame.
Art. 3 - (Selezione)
1. La selezione è per titoli ed esami.
2. Ai
fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni
scientifiche del candidato, devono essere rispettati i criteri di seguito
indicati e deve essere individuato, esplicitamente e comparativamente, il peso
attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’ attività
del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare
per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che
le comprendano;
b) apporto individuale del candidato,
analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni,
loro collocazione editoriale e loro diffusione
all’interno della comunità scientifica;
d) continuità temporale della produzione
scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
e) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o
internazionali.
3. Ai
fini della selezione si fa anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e
internazionale.
4. I
criteri e il peso attribuito agli stessi devono essere, in una seduta
preliminare, definiti dalla commissione e pubblicizzati almeno sette giorni
prima della prosecuzione dei lavori della Commissione mediante affissione agli
Albi ufficiali dell’Ateneo nonché della struttura proponente.
5. Costituiscono,
in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle selezioni:
- il titolo di dottore di ricerca, o titolo
straniero equivalente, e la fruizione di borse di
studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia
attinente al settore per cui è bandita la selezione;
- i
servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- l’ attività di
ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e
stranieri;
- il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’ art. 3 comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- l’ organizzazione,
direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
-il coordinamento di iniziative
in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
6. La commissione nella prima seduta,
definisce i titoli che ritiene valutabili ai fini della selezione, oltre quelli di cui al punto precedente, e i punteggi
attribuibili a tutti i titoli nell’ambito
delle tipologie previste nel bando.
7. La
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è
effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli
esami consistono in due prove scritte ed una orale. La
seconda delle due prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.
9. Ai
titoli scientifici sono riservati 30 punti e agli altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati rispettivamente 20 punti
alla prima prova, 20 punti alla seconda prova e 10
punti alla prova orale.
10. Per
lo svolgimento delle prove scritte o scritta e pratica è concesso
ai candidati un massimo di otto ore.
11. Il bando
definirà gli argomenti delle prove.
12. Saranno
ammessi a sostenere la prova orale:
a) nel caso di due prove scritte i candidati che
avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a 12/20 e una
media, dei voti delle due prove scritte, non inferiore ai 14/20;
b) nel caso di una prova scritta e una pratica i candidati che avranno riportato nella prova
scritta un punteggio non inferiore a 14/20 e nella prova pratica non inferiore
a 12/20.
13. La
prova orale non si intenderà superata se il candidato
non riporterà un voto di almeno 6/10; nel corso della prova orale sarà
accertata la conoscenza della lingua inglese e, per i cittadini stranieri,
anche di quella italiana.
14. Il
diario delle prove scritte e/o pratica, con l’ indicazione
del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime avranno luogo, sarà
notificato agli interessati, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla
prova orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, o nella prova scritta e
nella prova pratica. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà
notificato ai candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerla.
15. Al
termine dei lavori
Art. 4 - (Accertamento della regolarità
degli atti)
1. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai candidati mediante affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via telematica.
2. Nel caso in cui il Rettore
riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione
stabilendone il termine.
Art. 5 - (Commissioni giudicatrici)
1. La selezione è operata da una
Commissione nominata con decreto rettorale e composta
dal responsabile della ricerca e da due professori universitari dello stesso
settore s.d. o di settore affine al programma di ricerca.
2. Essa è nominata con decreto
del Rettore e pubblicata con affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e
in via telematica.
3.
Art. 6 - (Condizioni generali del
contratto e cause di risoluzione)
1. Il ricercatore con contratto
a tempo determinato instaura un rapporto di lavoro
subordinato a termine con compiti analoghi a quelli dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato salva la specificità del programma di
ricerca.
2. Il contratto di ricercatore a tempo
determinato deve avere termine e durata certi in relazione
all’ attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato per una
durata inferiore a 2 anni, né superiore a 5 anni; solo i contratti stipulati
per periodi inferiori a tre anni possono avere con la proroga una durata
massima complessiva triennale.
Lo
stesso soggetto non potrà essere riassunto, con ulteriore
contratto a tempo determinato, prima del decorso di venti giorni dalla data di
scadenza del contratto (art. 5 decreto legislativo 6/9/2001 n. 368).
3. Al termine del contratto, il
ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare il risultato del lavoro
svolto presso la struttura di appartenenza.
Art. 7 - (Trattamento giuridico)
1. Il contratto di ricercatore a
tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di lavoro
subordinato.
2.
Per il trattamento giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo
si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 nonché
dal “Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti” redatto
dall’Ateneo.
Art. 8 - (Trattamento economico e previdenziale)
Al Ricercatore verrà corrisposta la retribuzione spettante ad un
Ricercatore di ruolo non confermato. La
retribuzione verrà aggiornata con i relativi aumenti
biennali che verranno maturati ed eventuali aumenti di legge che
intercorreranno durante la durata del contratto.
Art.9 - (Recesso)
Durante i primi due mesi di attività ciascuna
delle parti può recedere in ogni momento dal rapporto senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte.
In caso di recesso, il
ricercatore a contratto è obbligato a dare un preavviso di 30 giorni.
Il termine di preavviso
decorre dal 1° giorno o dal 16 di ciascun mese.
In caso di mancato preavviso
l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
Art,10 - (Assicurazioni)
Per quanto riguarda i rischi da infortuni
opera la copertura assicurativa I.N.A.I.L.
Art.11 - (Entrata in vigore)
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di
Dipartimento, è emanato dal Direttore del Dipartimento
stesso ed è pubblicato con affissione all’Albo Ufficiale della struttura.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo
a quello della affissione all’Albo suddetto.