UNIVERSITA’ “G.
D’ANNUNZIO” – CHIETI - PESCARA
DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE E IMAGING
REGOLAMENTO
PER L’ASSUNZIONE
DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1
(Oggetto)
1. Le assunzioni di ricercatori con
contratto a tempo determinato possono avvenire in relazione a specifici
programmi di ricerca.
2. La spesa per le assunzioni di
cui al presente regolamento può derivare da programmi di ricerca, comunque
finanziati, o da specifiche risorse appositamente stanziate dal Dipartimento.
3. Il Consiglio di
Dipartimento definisce:
• il programma
della ricerca e la sua durata;
• il settore
scientifico-disciplinare;
• la tipologia
della seconda prova d’ esame (scritta o pratica)
• la durata del
contratto.
Art. 2
(Procedure di reclutamento)
1. La selezione dei ricercatori con contratto a tempo
determinato avviene mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal
presente regolamento. Al fine della
selezione verrà emanato un avviso cui sarà data pubblicità mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Ateneo ed a quello del
Dipartimento nonché per via
telematica.
2. La partecipazione alla selezione è libera, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai
candidati.
3. I requisiti prescritti indicati nell’avviso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.
4. L’esclusione dalla selezione è disposta con
motivato decreto rettorale e notificata all’interessato.
I cittadini stranieri devono possedere adeguata
conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di selezione
durante l’espletamento delle prove d’esame.
Art. 3
(Selezione)
1. La selezione è per titoli ed
esami.
2. Ai fini della valutazione del
curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono
essere rispettati i criteri in seguito indicati e devono essere individuati,
esplicitamente e comparativamente, il peso attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’ attività del candidato con le
discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita
la procedura ovvero le attività di ricerca inerenti il progetto di ricerca
oggetto del bando;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro
collocazione editoriale e loro diffusione all’interno della comunità
scientifica;
d) continuità temporale della produzione scientifica,
anche in relazione all’ evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare;
e) pertinenza tra l’ attività didattica svolta dal
candidato e quella prevista nel bando;
f) Facoltà nel cui ambito l’ attività didattica è stata
svolta;
g) tipologia dell’ attività didattica svolta ed
eventuale produzione di materiale didattico;
h) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o
internazionali.
3. Ai fini della selezione si fa
anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
nazionale e internazionale.
4. I criteri e il peso attribuito
agli stessi devono essere, in una seduta preliminare, definiti dalla
commissione e pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della Commissione mediante affissione agli Albi ufficiali dell’Ateneo
nonché della struttura proponente.
5. Costituiscono, in ogni caso,
titoli da valutare specificamente nelle selezioni:
a) il titolo di dottore di
ricerca, o titolo straniero equivalente, e la fruizione di borse di studio o di
assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al
settore per cui è bandita la selezione;
b) l’ attività didattica svolta
anche all’ estero;
c) i servizi prestati negli Atenei
e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d) l’ attività di ricerca,
comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) il servizio prestato nei
periodi di distacco presso i soggetti di cui all’ art. 3 comma 2, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
f) l’ organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative
in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
6. Le commissioni nella prima
seduta, definiscono i titoli che ritengono valutabili ai fini della selezione,
oltre quelli di cui al punto precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i
titoli nell’ambito delle tipologie
previste nel bando.
7. La valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli esami consistono in due
prove scritte ed una orale. La seconda delle due prove scritte può essere
sostituita da una prova pratica.
9. Ai titoli scientifici sono
riservati 20 punti e agli altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati
rispettivamente 20 punti alla prima prova, 20 punti alla seconda prova e 20
punti alla prova orale.
10. Per lo svolgimento delle prove
scritte o scritta e pratica è concesso ai candidati un massimo di otto ore.
11. Il bando definirà gli argomenti delle prove.
12. Saranno ammessi a sostenere la
prova orale:
a) nel caso di due prove scritte i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a 12/20 e una media,
dei voti delle due prove scritte, non inferiore ai 14/20;
b) nel caso di una prova scritta e una pratica i
candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore
a 14/20 e nella prova pratica non inferiore a 12/20.
13. La prova orale non si intenderà superata se il
candidato non riporterà un voto di almeno 6/10; nel corso della prova orale
sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e, per i cittadini stranieri,
anche di quella italiana.
14. Il diario delle prove scritte e/o pratica, con l’
indicazione del giorno, del mese e dell’ora
in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati, non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Ai
candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione
con l’ indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, o nella
prova scritta e nella prova pratica. L’avviso
per la presentazione alla prova orale sarà notificato ai candidati
almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerla.
15. Al termine dei lavori
Art. 4
(Accertamento della regolarità degli atti)
1. La regolarità formale degli atti è accertata con
decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai candidati mediante
affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via telematica.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma
entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti
alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
Art. 5
(Commissioni giudicatrici)
1. La selezione è operata da una Commissione nominata
con decreto rettorale e composta dal responsabile della ricerca e da due
professori universitari dello stesso settore
s.d. o di settore affine al programma di ricerca.
2. Essa è nominata con decreto del Rettore e pubblicata
con affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via telematica.
3.
Art. 6
(Condizioni generali del contratto e cause di
risoluzione)
1. Il ricercatore con contratto a tempo determinato
instaura un rapporto di lavoro subordinato a termine con compiti analoghi a
quelli dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato salva la
specificità del programma di ricerca.
2. Il contratto di ricercatore a tempo determinato
deve avere termine e durata certi in relazione all’attuazione del programma di
ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 2 anni, né
superiore a 5 anni; solo i contratti stipulati per periodi inferiori a tre anni
possono avere con la proroga una durata massima complessiva triennale.
Lo stesso soggetto non potrà essere riassunto, con
ulteriore contratto a tempo determinato, prima del decorso di venti giorni
dalla data di scadenza del contratto (art. 5 decreto legislativo 6/9/2001 n.
368).
3. Al termine del contratto, il ricercatore a tempo
determinato è tenuto a depositare il risultato del lavoro svolto presso la
struttura di appartenenza.
Art. 7
(Trattamento giuridico)
1. Il contratto di ricercatore a tempo determinato non
può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato.
2. Per il trattamento giuridico si applica, in quanto
compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato,
e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 nonché dal “Regolamento
per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti” redatto dall’Ateneo.
Art. 8
(Trattamento economico e previdenziale)
Al Ricercatore verrà corrisposta la retribuzione
spettante ad un Ricercatore di ruolo non confermato. La retribuzione verrà aggiornata con i
relativi aumenti biennali che verranno maturati ed eventuali aumenti di legge
che intercorreranno durante la durata del contratto.
Art.9
(Recesso)
Durante i primi
due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in ogni momento dal
rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
In caso di recesso, il ricercatore a contratto è
obbligato a dare un preavviso di 30 giorni.
Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal 16
di ciascun mese.
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il
diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso non dato.
Art,10
(Assicurazioni)
Per
quanto riguarda i rischi da infortuni opera la copertura assicurativa
I.N.A.I.L.-.
Art.11
(Entrata
in vigore)
Il
presente regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento, è emanato dal
Direttore del Dipartimento stesso ed è pubblicato con affissione all’Albo
Ufficiale della struttura. Il
Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della affissione all’
Albo suddetto.