UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
– CHIETI
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA SCIENZE UMANE
E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
REGOLAMENTO
PER L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1 (Oggetto)
1. Le assunzioni di ricercatori con contratto a
tempo determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi di
ricerca.
2. La spesa per le assunzioni di cui al presente
regolamento,di norma a carico dell’Ateneo, può anche
derivare da programmi di ricerca, comunque finanziati, o da specifiche risorse
appositamente stanziate dal Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento
definisce:
• il programma della ricerca e la sua
durata;
• il settore scientifico-disciplinare;
• la tipologia della seconda prova d’
esame (scritta o pratica)
• la durata del contratto.
Art. 2 (Procedure di reclutamento)
1. La selezione dei ricercatori con contratto a
tempo determinato avviene mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito
dal presente regolamento. Al fine della
selezione verrà emanato un avviso cui sarà data
pubblicità mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo e a quello
del Dipartimento nonché per via telematica.
2. La partecipazione alla selezione è libera, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza dei candidati e al diploma di laurea
da essi posseduto.
3. I requisiti prescritti indicati nell’avviso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione.
4.
L’esclusione dalla selezione è disposta con
motivato decreto rettorale e notificata
all’interessato.
I cittadini stranieri devono possedere adeguata conoscenza
della lingua italiana, che sarà accertata in sede di selezione durante
l’espletamento delle prove d’esame.
Art. 3 (Selezione)
1. La selezione è per titoli ed esami.
2. Ai fini della valutazione del curriculum
complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere
rispettati i criteri in seguito indicati e devono essere individuati,
esplicitamente e comparativamente, il peso attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’ attività
del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare
per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che
le comprendano;
b) apporto individuale del candidato,
analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni,
loro collocazione editoriale e loro diffusione all’interno della comunità
scientifica;
d) continuità temporale della produzione
scientifica, anche in relazione all’ evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
e) pertinenza tra l’ attività
didattica svolta dal candidato e quella prevista nel bando;
f) Facoltà nel cui ambito l’
attività didattica è stata svolta;
g) tipologia dell’ attività
didattica svolta ed eventuale produzione di materiale didattico;
h) partecipazione a programmi di ricerca
nazionali o internazionali.
3. Ai fini della selezione si fa anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e internazionale.
4. I criteri e il peso attribuito agli stessi devono
essere, in una seduta preliminare, definiti dalla commissione e pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione
mediante affissione agli Albi ufficiali dell’Ateneo nonché della struttura proponente.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificamente nelle selezioni:
a) il titolo di dottore di ricerca, o titolo
straniero equivalente, e la fruizione di borse di studio o di assegni
finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al settore
per cui è bandita la selezione;
b) l’ attività didattica
svolta anche all’ estero;
c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di
ricerca italiani e stranieri;
d) l’ attività di ricerca,
comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco
presso i soggetti di cui all’ art. 3 comma 2, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
f) l’ organizzazione,
direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo
didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed
internazionale.
6. La commissione nella prima seduta, definisce i
titoli che si ritengono valutabili ai fini della selezione, oltre quelli di cui
al punto precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli nell’ambito delle tipologie
previste nel bando.
7. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è
effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale. La seconda delle due prove scritte può essere
sostituita da una prova pratica.
9. Ai titoli scientifici sono riservati 30 punti e
agli altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati rispettivamente 20 punti
alla prima prova, 20 punti alla seconda prova e 10 punti alla
prova orale.
10. Per lo svolgimento delle prove scritte o scritta
e pratica è concesso ai candidati un massimo di otto ore.
11. Il
bando definirà gli argomenti delle prove.
12. Saranno ammessi a sostenere la
prova orale:
a) nel caso di due prove scritte i candidati che
avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a 12/20 e una
media, dei voti delle due prove scritte, non inferiore ai 14/20;
b) nel caso di una prova scritta e una pratica i
candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore
a 14/20 e nella prova pratica non inferiore a 12/20.
13. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non
riporterà un voto di almeno 6/10; nel corso della prova orale sarà accertata la
conoscenza della lingua straniera e, per i cittadini stranieri, anche di quella
italiana.
14. Il diario delle prove scritte e/o pratica, con l’ indicazione del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime avranno luogo, sarà
notificato agli interessati, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla
prova orale sarà data comunicazione con l’ indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, o nella prova scritta e
nella prova pratica. L’avviso
per la presentazione alla prova orale sarà notificato ai
candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerla.
15. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base
delle valutazioni dei titoli e delle prove, redige una motivata relazione
riassuntiva in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello
complessivo della Commissione sui singoli candidati in base ai quali essa,
previa deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, dichiara i
vincitori.
Art. 4 (Accertamento della regolarità degli atti)
1. La regolarità formale degli atti è accertata con
decreto rettorale e ne viene
data comunicazione ai candidati mediante affissione agli Albi Ufficiali
dell’Università e in via telematica.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di
forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli
atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
Art. 5 (Commissioni giudicatrici)
1. La selezione è operata da una Commissione
nominata con Decreto Rettorale e composta dal
responsabile della ricerca e da due professori universitari dello stesso
settore s.d. o
di settore affine al programma di ricerca.
2. Essa è nominata con decreto del Rettore e
pubblicata con affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via
telematica.
3. La Commissione deve concludere i suoi lavori
entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale
di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese
il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali
motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non
si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con
provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti
cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
Art. 6 (Condizioni generali del contratto e cause di
risoluzione)
1. Il ricercatore con contratto a tempo determinato
instaura un rapporto di lavoro subordinato a termine con compiti analoghi a
quelli dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato salva la
specificità del programma di ricerca.
2.
Il contratto di ricercatore a tempo determinato deve avere
termine e durata certi in relazione all’ attuazione
del programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 2
anni, né superiore a 5 anni; solo i contratti stipulati per periodi inferiori a
tre anni possono avere con la proroga una durata massima complessiva triennale.
Lo stesso soggetto non potrà essere riassunto,
con ulteriore contratto a tempo determinato, prima del decorso di venti giorni
dalla data di scadenza del contratto (art. 5 decreto legislativo 6/9/2001 n.
368).
3. Al termine del contratto, il ricercatore a tempo
determinato è tenuto a depositare il risultato del lavoro svolto presso la
struttura di appartenenza.
Art. 7 (Trattamento giuridico)
1. Il contratto di ricercatore a tempo determinato
non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato.
2. Per il trattamento giuridico si applica, in
quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo
indeterminato, e per il regime autorizzativo si
applica quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 nonché dal “Regolamento per le
autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti” redatto dall’Ateneo.
Art. 8 (Trattamento economico e previdenziale)
Al Ricercatore verrà corrisposta la retribuzione
spettante ad un Ricercatore di ruolo non confermato. La retribuzione verrà
aggiornata con i relativi aumenti biennali che verranno maturati ed eventuali
aumenti di legge che intercorreranno durante la durata del contratto.
Art. 9 (Recesso)
Durante i primi due mesi di
attività ciascuna delle parti può recedere in ogni momento dal rapporto senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
In caso di recesso, il ricercatore a contratto è obbligato a dare un
preavviso di 30 giorni.
Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal 16 di ciascun mese.
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di
trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il
periodo di preavviso non dato.
Art. 10 (Assicurazioni)
Per quanto riguarda i rischi da infortuni opera la copertura assicurativa I.N.A.I.L.
Art. 11 (Entrata in vigore)
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento, è pubblicato con affissione all’Albo Ufficiale della struttura.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della affissione all’ Albo suddetto.
F.to Il Direttore del Dipartimento Prof.
L. Gentile
Approvato dal Consiglio del
Dipartimento di Filosofia Scienze Umane e Scienze dell’Educazione, seduta del 14.03.2007