FACOLTA’
DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE
REGOLAMENTO
PER
L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1
(Oggetto)
1.
Le assunzioni di ricercatori con contratto a tempo
determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi di ricerca.
2.
La spesa per le assunzioni di cui al presente
regolamento può derivare da programmi di ricerca, comunque finanziati, o da
specifiche risorse appositamente stanziate dal Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento definisce:
• il programma della ricerca e la sua
durata;
• il settore scientifico-disciplinare;
• la tipologia della seconda prova d’
esame (scritta o pratica)
• la durata del contratto.
Art. 2
(Procedure di reclutamento)
1. La selezione dei ricercatori
con contratto a tempo determinato avviene mediante selezione pubblica, secondo
quanto stabilito dal presente regolamento.
Al fine della selezione verrà emanato un avviso
cui sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo ed
a quello del Dipartimento nonché per via telematica.
2. La partecipazione alla
selezione è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
3. I requisiti prescritti
indicati nell’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. L’esclusione dalla
selezione è disposta con motivato decreto rettorale e notificata
all’interessato.
I cittadini stranieri
devono possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata
in sede di selezione durante l’espletamento delle prove d’esame.
Art. 3
(Selezione)
1. La selezione è per titoli ed esami.
2. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e
delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i
criteri in seguito indicati e devono essere individuati, esplicitamente e
comparativamente, il peso attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’ attività del candidato con le discipline comprese nel
settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con
tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) apporto individuale del
candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica
delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all’interno
della comunità scientifica;
d) continuità temporale
della produzione scientifica, anche in relazione all’ evoluzione
delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
e) pertinenza tra l’ attività didattica svolta dal candidato e quella prevista
nel bando;
f) Facoltà nel cui ambito l’ attività didattica è stata svolta;
g) tipologia dell’ attività didattica svolta ed eventuale produzione di
materiale didattico;
h) partecipazione a
programmi di ricerca nazionali o internazionali.
3. Ai fini della selezione si fa anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e
internazionale.
4. I criteri e il peso attribuito agli stessi devono essere,
in una seduta preliminare, definiti dalla commissione e pubblicizzati almeno
sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione mediante
affissione agli Albi ufficiali dell’Ateneo nonché della struttura proponente.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificamente nelle selezioni:
a) il titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero
equivalente, e la fruizione di borse di studio o di assegni finalizzati ad
attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al settore per cui è
bandita la selezione;
b) l’ attività didattica svolta
anche all’ estero;
c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
d) l’ attività di ricerca,
comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i
soggetti di cui all’ art. 3 comma 2, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
f) l’ organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
6. Le commissioni nella prima seduta, definiscono i titoli
che ritengono valutabili ai fini della selezione, oltre quelli di cui al punto
precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli nell’ambito delle tipologie
previste nel bando.
7. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è
effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale. La seconda delle due prove scritte può essere
sostituita da una prova pratica.
9. Ai titoli scientifici sono riservati 30 punti e agli
altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati rispettivamente 20 punti alla
prima prova, 20 punti alla seconda prova e 10 punti alla prova orale.
10. Per lo svolgimento delle prove scritte o scritta e
pratica è concesso ai candidati un massimo di otto ore.
11.
Il bando definirà gli argomenti delle prove.
12. Saranno ammessi a sostenere la prova orale:
a) nel caso di due prove
scritte i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non
inferiore a 12/20 e una media, dei voti delle due prove scritte, non inferiore
ai 14/20;
b) nel caso di una prova
scritta e una pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio non inferiore a 14/20 e nella prova pratica non inferiore a 12/20.
13. La prova orale non si
intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno 6/10; nel
corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e,
per i cittadini stranieri, anche di quella italiana.
14. Il diario delle prove
scritte e/o pratica, con l’ indicazione del giorno,
del mese e dell’ora in cui le medesime
avranno luogo, sarà notificato agli interessati, non meno di quindici giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che conseguono
l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l’ indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, o nella prova scritta e
nella prova pratica. L’avviso
per la presentazione alla prova orale sarà notificato ai
candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerla.
15. Al termine dei lavori
Art. 4
(Accertamento della
regolarità degli atti)
1. La regolarità formale
degli atti è accertata con decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai
candidati mediante affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via
telematica.
2. Nel caso in cui il
Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione
stabilendone il termine.
Art. 5
(Commissioni giudicatrici)
1. La selezione è operata
da una Commissione nominata con decreto rettorale e composta dal responsabile
della ricerca e da due professori universitari dello stesso settore s.d. o di settore
affine al programma di ricerca.
2. Essa è nominata con
decreto del Rettore e pubblicata con affissione agli Albi Ufficiali
dell’Università e in via telematica.
3.
Art. 6
(Condizioni generali del
contratto e cause di risoluzione)
1. Il ricercatore con
contratto a tempo determinato instaura un rapporto di lavoro subordinato a termine
con compiti analoghi a quelli dei ricercatori non confermati a tempo
indeterminato salva la specificità del programma di ricerca.
2. Il contratto di
ricercatore a tempo determinato deve avere termine e durata certi in relazione
all’attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato per una
durata inferiore a 2 anni, né superiore a 5 anni; solo i contratti stipulati
per periodi inferiori a tre anni possono avere con la proroga una durata
massima complessiva triennale.
Lo stesso soggetto non
potrà essere riassunto, con ulteriore contratto a tempo determinato, prima del
decorso di venti giorni dalla data di scadenza del contratto (art. 5 decreto
legislativo 6/9/2001 n. 368).
3. Al termine del
contratto, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare il
risultato del lavoro svolto presso la struttura di appartenenza.
Art. 7
(Trattamento giuridico)
1. Il contratto di
ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di
lavoro subordinato.
2. Per il trattamento
giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo
si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 nonché dal “Regolamento per le
autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti” redatto dall’Ateneo.
Art. 8
(Trattamento economico e
previdenziale)
Al Ricercatore verrà
corrisposta la retribuzione spettante ad un Ricercatore di ruolo non
confermato. La retribuzione verrà aggiornata
con i relativi aumenti biennali che verranno maturati ed eventuali aumenti di
legge che intercorreranno durante la durata del contratto.
Art.9
(Recesso)
Durante i primi due mesi di attività ciascuna
delle parti può recedere in ogni momento dal rapporto senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte.
In caso di recesso, il
ricercatore a contratto è obbligato a dare un preavviso di 30 giorni.
Il termine di preavviso
decorre dal 1° giorno o dal 16 di ciascun mese.
In caso di mancato
preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
Art,10
(Assicurazioni)
Per quanto riguarda i rischi da infortuni opera
la copertura assicurativa I.N.A.I.L.-.
Art.11
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio
di Dipartimento, è emanato dal Direttore del Dipartimento stesso ed è
pubblicato con affissione all’Albo Ufficiale della struttura. Il Regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della affissione all’ Albo
suddetto.