UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” – CHIETI
FACOLTA’
DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI
REGOLAMENTO
PER
L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
(Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Studi Comparati nella seduta
del 18/06/2008)
Art. 1
(Oggetto)
1.
Le assunzioni di ricercatori con contratto a tempo
determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi di ricerca.
2.
La spesa per le assunzioni di cui al presente
regolamento,di norma a carico dell’Ateneo
,può anche derivare da programmi di ricerca, comunque finanziati, o da
specifiche risorse appositamente stanziate dal Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento definisce:
• il programma della ricerca e la sua durata;
• il settore scientifico-disciplinare;
• la tipologia della seconda prova d’ esame
(scritta o pratica)
• la durata del contratto.
Art. 2
(Procedure di reclutamento)
1. La selezione dei
ricercatori con contratto a tempo determinato avviene mediante selezione pubblica,
secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Al fine della selezione verrà emanato un
avviso cui sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo ufficiale
dell’Ateneo ed a quello del
Dipartimento nonché per via
telematica.
2. La partecipazione alla
selezione è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
3. I requisiti prescritti
indicati nell’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato
decreto rettorale e notificata all’interessato.
I cittadini stranieri devono possedere adeguata conoscenza
della lingua italiana, che sarà accertata in sede di selezione durante
l’espletamento delle prove d’esame.
Art. 3
(Selezione)
1. La selezione è per titoli ed esami.
2. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e
delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i
criteri in seguito indicati e devono essere individuati, esplicitamente e
comparativamente, il peso attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’
attività del candidato con le discipline comprese nel settore
scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con
tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) apporto individuale del
candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica
delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all’interno
della comunità scientifica;
d) continuità temporale
della produzione scientifica, anche in relazione all’ evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
e) pertinenza tra l’
attività didattica svolta dal candidato e quella prevista nel bando;
f) Facoltà nel cui ambito
l’ attività didattica è stata svolta;
g) tipologia dell’ attività
didattica svolta ed eventuale produzione di materiale didattico;
h) partecipazione a
programmi di ricerca nazionali o internazionali.
3. Ai fini della selezione si fa anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e
internazionale.
4. I criteri e il peso attribuito agli stessi devono
essere, in una seduta preliminare, definiti dalla commissione e pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione
mediante affissione agli Albi ufficiali dell’Ateneo nonché della struttura proponente.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificamente nelle selezioni:
a) il titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero
equivalente, e la fruizione di borse di studio o di assegni finalizzati ad
attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al settore per cui è
bandita la selezione;
b) l’ attività didattica svolta anche all’ estero;
c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
d) l’ attività di ricerca, comunque svolta, presso
soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i
soggetti di cui all’ art. 3 comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297;
f) l’ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi
di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
6. La commissione nella
prima seduta, definisce i titoli che si ritengono valutabili ai fini della
selezione, oltre quelli di cui al punto precedente, e i punteggi attribuibili a
tutti i titoli nell’ambito delle tipologie
previste nel bando.
7. La valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli esami consistono in
due prove scritte ed una orale. La seconda delle due prove scritte può essere
sostituita da una prova pratica.
9. Ai titoli scientifici
sono riservati 30 punti e agli altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati
rispettivamente 20 punti alla prima prova, 20 punti alla seconda prova e 10
punti alla prova orale.
10. Per lo svolgimento
delle prove scritte o scritta e pratica è concesso ai candidati un massimo di
otto ore.
11. Il bando definirà gli argomenti delle prove.
12. Saranno ammessi a
sostenere la prova orale:
a) nel caso di due prove
scritte i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non
inferiore a 12/20 e una media, dei voti delle due prove scritte, non inferiore
ai 14/20;
b) nel caso di una prova
scritta e una pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio non inferiore a 14/20 e nella prova pratica non inferiore a 12/20.
13. La prova orale non si
intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno 6/10; nel
corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e,
per i cittadini stranieri, anche di quella italiana.
14. Il diario delle prove
scritte e/o pratica, con l’ indicazione del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime avranno luogo, sarà
notificato agli interessati, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla
prova orale sarà data comunicazione con l’ indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, o nella prova scritta e nella prova pratica.
L’avviso per la presentazione alla prova
orale sarà notificato ai candidati almeno venti giorni prima di quella in cui
essi debbono sostenerla.
15. Al termine dei lavori
Art. 4
(Accertamento della
regolarità degli atti)
1. La regolarità formale
degli atti è accertata con decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai
candidati mediante affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via
telematica.
2. Nel caso in cui il
Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione
stabilendone il termine.
Art. 5
(Commissioni giudicatrici)
1. La selezione è operata
da una Commissione nominata con decreto rettorale e composta dal responsabile
della ricerca e da due professori universitari dello stesso settore s.d. o di settore affine al programma di
ricerca.
2. Essa è nominata con
decreto del Rettore e pubblicata con affissione agli Albi Ufficiali
dell’Università e in via telematica.
3.
Art. 6
(Condizioni generali del
contratto e cause di risoluzione)
1. Il ricercatore con
contratto a tempo determinato instaura un rapporto di lavoro subordinato a
termine con compiti analoghi a quelli dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato
salva la specificità del programma di ricerca.
2.
Il contratto di ricercatore a tempo determinato deve avere termine e durata
certi in relazione all’ attuazione del programma di ricerca; non può essere
stipulato per una durata inferiore a 2 anni, né superiore a 5 anni; solo i
contratti stipulati per periodi inferiori a tre anni possono avere con la
proroga una durata massima complessiva triennale.
Lo stesso soggetto non
potrà essere riassunto, con ulteriore contratto a tempo determinato, prima del
decorso di venti giorni dalla data di scadenza del contratto (art. 5 decreto
legislativo 6/9/2001 n. 368).
3. Al termine del
contratto, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare il
risultato del lavoro svolto presso la struttura di appartenenza.
Art. 7
(Trattamento giuridico)
1. Il contratto di
ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di
lavoro subordinato.
2. Per il trattamento
giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica
quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs. 30/03/2001 n.
165 nonché dal “Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi
retribuiti” redatto dall’Ateneo.
Art. 8
(Trattamento economico e
previdenziale)
Al Ricercatore verrà
corrisposta la retribuzione spettante ad un Ricercatore di ruolo non
confermato. La retribuzione verrà
aggiornata con i relativi aumenti biennali che verranno maturati ed eventuali
aumenti di legge che intercorreranno durante la durata del contratto.
Art.9
(Recesso)
Durante i primi due mesi di attività ciascuna
delle parti può recedere in ogni momento dal rapporto senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte.
In caso di recesso, il
ricercatore a contratto è obbligato a dare un preavviso di 30 giorni.
Il termine di preavviso
decorre dal 1° giorno o dal 16 di ciascun mese.
In caso di mancato preavviso
l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
Art,10
(Assicurazioni)
Per quanto riguarda i rischi da infortuni opera
la copertura assicurativa I.N.A.I.L.-.
Art.11
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio
di Dipartimento, è pubblicato con affissione all’Albo Ufficiale della
struttura. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della
affissione all’ Albo suddetto.