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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G.
d’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DIPARTIMENTO AMBIENTE RETI TERRITORIO |
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REGOLAMENTO
PER L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
Approvato dal
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26.11.2008
Art.
1
(Oggetto)
1.
Le assunzioni di ricercatori con contratto a tempo
determinato possono avvenire in
relazione a specifici programmi di ricerca.
2.
La spesa per le assunzioni di cui al presente
regolamento, di norma a carico dell’Ateneo, può anche derivare da programmi di
ricerca, comunque finanziati, o da specifiche risorse appositamente stanziate
dal Dipartimento.
3. Il Consiglio
di Dipartimento definisce:
•
il programma della ricerca e la sua durata;
•
il settore scientifico-disciplinare;
•
la tipologia della seconda prova d’esame (scritta o pratica)
•
la durata del contratto.
Art.
2
(Procedure di reclutamento)
1. La selezione dei ricercatori con contratto a tempo
determinato avviene mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal
presente regolamento. Al fine della
selezione verrà emanato un avviso cui sarà data pubblicità mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Ateneo ed a quello del Dipartimento, nonché per via telematica.
2. La partecipazione alla selezione è libera, senza
limitazioni di cittadinanza e di titolo di studio posseduto dai
candidati.
3. I requisiti prescritti, indicati nell’avviso, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.
4.
L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto rettorale e
notificata all’interessato.
I
cittadini stranieri devono possedere adeguata conoscenza della lingua italiana,
che sarà accertata in sede di selezione durante l’espletamento delle prove
d’esame.
Art.
3
(Selezione)
1. La selezione è per titoli ed esami.
2. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo
e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i
criteri in seguito indicati
individuando anche, esplicitamente e comparativamente, il peso
attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’attività del candidato con le
discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita
la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le ricomprendano;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro
collocazione editoriale e loro diffusione all’interno della comunità
scientifica;
d) continuità temporale della produzione scientifica,
anche in relazione all’ evoluzione delle conoscenze
nello specifico settore scientifico-disciplinare;
e) pertinenza tra l’attività didattica svolta dal
candidato e quella prevista nel bando;
f) Facoltà nel cui ambito l’ attività
didattica è stata svolta;
g) tipologia dell’attività didattica svolta ed eventuale
produzione di materiale didattico;
h) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o
internazionali.
3. Ai fini della selezione si fa anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e
internazionale.
4. I criteri e il peso attribuito agli stessi devono
essere definiti dalla commissione in una seduta preliminare, e pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione
mediante affissione agli Albi ufficiali dell’Ateneo nonché della struttura proponente.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificamente nelle selezioni:
a) il
titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, e la fruizione di
borse di studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la
tipologia sia attinente al settore per cui è bandita la selezione;
b)
l’attività didattica svolta anche all’estero;
c) i
servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d) l’ attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
e) il
servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’ art. 3 comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297;
f) l’ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il
coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
6. La commissione definisce nella prima seduta i titoli
che si ritengono valutabili ai fini della selezione, oltre quelli di cui al
punto precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli nell’ambito delle tipologie
previste nel bando.
7. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è
effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale. La seconda
delle due prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.
9. Ai titoli scientifici sono riservati 30 punti e agli
altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati rispettivamente 20 punti alla
prima prova, 20 punti alla seconda prova e 10 punti alla prova orale.
10. Per lo svolgimento delle prove scritte o scritta e
pratica è concesso ai candidati un massimo di otto ore.
11. Il bando definirà gli argomenti delle
prove.
12. Saranno ammessi a sostenere la prova orale:
a) nel caso di due prove scritte i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a 12/20 e una media,
dei voti delle due prove scritte, non inferiore ai 14/20;
b) nel caso di una prova scritta e una pratica i
candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore
a 14/20 e nella prova pratica non inferiore a 12/20.
13. La prova orale non si intenderà superata se il
candidato non riporterà un voto di almeno 6/10; nel corso della prova orale
sarà accertata la conoscenza della lingua inglese o francese e, per i cittadini
stranieri, anche di quella italiana.
14. Il diario delle prove scritte e/o pratica, con l’ indicazione del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime avranno luogo, sarà
notificato agli interessati, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla
prova orale sarà data comunicazione con l’ indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, o nella prova scritta e
nella prova pratica. L’avviso
per la presentazione alla prova orale sarà notificato ai
candidati almeno venti giorni prima della data di esame.
15. Al termine dei lavori
Art.
4
(Accertamento della regolarità degli atti)
1. La regolarità formale degli atti è accertata con
decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai candidati mediante
affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via telematica.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma
entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti
alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
Art.
5
(Commissioni giudicatrici)
1. La selezione è operata da una Commissione nominata
con decreto rettorale e composta dal responsabile della ricerca ( docente
afferente al dipartimento proponente) e da due docenti universitari dello
stesso settore scientifico disciplinare o, in mancanza, di settore affine al
programma di ricerca.
2.
3.
Art.
6
(Condizioni generali del contratto e cause di
risoluzione)
1. Il ricercatore con contratto a tempo determinato
instaura un rapporto di lavoro subordinato a termine, con compiti analoghi a
quelli dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato salva la
specificità del programma di ricerca.
2.
Il contratto di ricercatore a tempo determinato deve avere termine e durata
certi in relazione all’ attuazione del programma di
ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 2 anni, né superiore a 5 anni. Solo i contratti
stipulati per periodi inferiori a tre anni possono avere con la proroga una
durata massima complessiva triennale.
Lo stesso soggetto non potrà essere riassunto, con
ulteriore contratto a tempo determinato, prima del decorso di venti giorni
dalla data di scadenza del contratto (art. 5 decreto legislativo 6/9/2001 n.
368).
3. Al termine del contratto, il ricercatore a tempo
determinato è tenuto a depositare il risultato del lavoro svolto presso la
struttura di appartenenza.
Art.
7
(Trattamento giuridico)
1. Il contratto di ricercatore a tempo determinato non
può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato.
2. Per il trattamento giuridico si applica, in quanto
compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato,
e per il regime autorizzativo si applica quanto
disposto dal Decreto Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs.
30/03/2001 n. 165 nonché dal “Regolamento per le autorizzazioni a svolgere
incarichi retribuiti” redatto dall’Ateneo.
Art.
8
(Trattamento economico e previdenziale)
Al Ricercatore verrà corrisposta la retribuzione
spettante ad un Ricercatore di ruolo non confermato. La retribuzione verrà aggiornata con i
relativi aumenti biennali che verranno maturati ed eventuali aumenti di legge
che intercorreranno durante la durata del contratto.
Art.9
(Recesso)
Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle
parti può recedere in ogni momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né
di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte.
In caso di recesso, il ricercatore a contratto è
obbligato a dare un preavviso di 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal
1° giorno o dal 16 di ciascun mese.
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il
diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso non dato.
Art,10
(Assicurazioni)
Per
quanto riguarda i rischi da infortuni opera la copertura assicurativa
I.N.A.I.L.
Art.11
(Entrata
in vigore)
Il
presente regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento, è pubblicato con
affissione all’Albo Ufficiale della struttura. Il Regolamento entra in vigore
il giorno successivo a quello della affissione all’
Albo suddetto.
Affisso
all’Albo di Dipartimento
Il
26.11.2008
Il
Responsabile della affissione
(Prof. Giuseppe Barbieri)