VISTA
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VISTE le disposizioni ministeriali in merito alle procedure per la costituzione delle Commissioni Giudicatrici delle Valutazioni Comparative relative al reclutamento di professori universitari di I e II fascia e di ricercatori;
VISTO il Regolamento d’Ateneo in materia di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, nonché per i trasferimenti e la mobilità interna, emanato con D.R. n.691 del 02/06/1999, così come modificato dal D.R. n.475 del 27.03.2009);
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VISTO il D.P.R. 23/03/2000, n.117;
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VISTO il
D.M. 27/03/2009, n.139;
VISTO l’avviso pubblicato sulla G.U. n.102 del 28/12/2007, concernente – tra l’altro – la procedura per la valutazione comparativa a 02 posti di Ricercatore universitario SSD ICAR/21 URBANISTICA, bandita dalla Facoltà di Architettura di questo Ateneo;
VISTO il D.R. n.
VISTA la sentenza TAR Abruzzo - sede Pescara – n.170/2010;
VISTA la decisione del Consiglio di Stato n.725/2011;
VISTO il D.R. n.351 dell’8/02/2011;
VISTO il D.R. n.352 dell’11/02/2011;
VISTO il D.R. n.506 del 01/04/2011;
VISTO il D.R. n.607 del28/04/2011;
VISTI i DD.RR. n.
VISTO il D.R.
n.
VISTO il D.R.
n.
RITENUTO che la procedura selettiva de qua ha già avuto un primo svolgimento, il cui esito è stato impugnato in sede giurisdizionale - per irregolarità formali afferenti la composizione della Commissione giudicatrice – dinanzi al TAR Pescara con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.
RITENUTO di conseguenza di dover rinnovare in toto la procedura.
RITENUTO necessario, pertanto, dar corso al rinnovo della procedura selettiva ed in particolare alla ricostituzione della commissione, con altri componenti.
RITENUTO NON potersi applicare alla presente fattispecie la medesima procedura - disciplinata dal D.P.R. n.117/2000 - con cui era stata nominata la precedente commissione.
RITENUTO che dev’essere seguita la diversa procedura introdotta dal decreto legge n.180/2008, convertito in legge n.1/2009 che prevede il meccanismo di designazione dei commissari, diversi da quello nominato dalla Facoltà, mediante la fase elettiva e la successiva fase di sorteggio.
RITENUTO che tale scelta appare essere quella esatta poiché lo ius superveniens concernente il procedimento di nomina delle commissioni è applicabile anche nel concorso de quo, il quale, seppur già bandito, ha visto lo svolgimento e l’esito annullato prima della entrata in vigore della citata L. n.1/2009.
RITENUTO che quanto precede trova addentellato normativo nell’apposita norma transitoria ex art.1, comma 8, D.L. n.180/2008 secondo cui: “Le disposizioni …” [sopravvenute] “… si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni”.
RITENUTO che tale norma transitoria debba essere interpretata nel senso che nelle procedure in corso si applicano le nuove regole per la designazione dei commissari, facendo salva la posizione di coloro che siano stati già eletti a tale ufficio.
RITENUTO evidente come la designazione dei componenti debba essere rinnovata sin dal primo atto per cui il nuovo procedimento deve seguire le nuove regole.
RITENUTO di doversi attenere, in via conclusiva, al giudicato formatosi nel succitato contenzioso (conclusosi dinanzi al Consiglio di Stato) con conseguente obbligo in capo all’Ateneo di dover procedere ex novo alla formazione della commissione, senza poter nulla recuperare degli atti con i quali i precedenti commissari erano stati scelti e nominati.
RITENUTO in sostanza che nel caso de quo la precedente commissione è da intendersi come mai nominata. Da ciò, ripetesi, la necessità di seguire la nuova procedura.
RITENUTO di conseguenza doversi necessariamente annullare tutti gli atti compiuti in contrasto con il principio che precede.
Art.1) sono annullati i DD.RR. n.749 del 29/06/2011
e n.813 del 19/08/2011;
Art.2) i DD.RR. n.177 del 27/12/2011 e n.268 del
31/01/2012 sono annullati ad eccezione della parte relativa alla nomina del
membro designato nella persona del Prof. Carlo GASPARRINI;
Art.3) tutti gli atti consequenziali e connessi
posti in essere dalla Commissione giudicatrice nominata con i DD.RR. che
precedono sono annullati, ivi comprese le determinazioni, le scelte, le
considerazioni e quant’altro indicato nel verbale del 28 ottobre 2011 relativo
alla prima seduta in cui la predetta Commissione, autorizzata ad avvalersi di
strumenti telematici, si è riunita in forma telematica.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta
dei decreti di questo Ateneo ed inviato al Poligrafico dello Stato per la
pubblicazione in G.U.
Chieti, 03 aprile
2012
f.to Il Rettore
Prof. Franco
CUCCURULLO
Dp/MC/ tt