Procedura di Valutazione comparativa ad un posto di Professore Ordinario Presso la Facolta' di MEDICINA E CHIRURGIA Settore MED/23 – CHIRURGIA CARDIACA  . Pubblicato sulla Gazzetta n. 37 del 10/05/2005.

                                                                         

 

 

ALLEGATO N. 3 AL VERBALE N. 10

 

RELAZIONE FINALE DI MINORANZA

 

 

 

 

L’esito della procedura di valutazione in oggetto, così come viene espresso nel verbale n. 10, non può essere accettato dallo scrivente commissario prof. Michele Toscano per la riscontrata presenza di numerosi vizi, sia procedurali che di merito.

La presentazione di questa relazione minoritaria intende appunto avvalorare detta tesi, dimostrando come più volte si sia incorsi in comportamenti palesemente aberranti, forse illegittime ma certamente anomale ed irrituali, tali da non rispettare il generalizzato bisogno di trasparenza nei concorsi universitari.

 

Già prima dell’esordio dei lavori, al momento della formazione della commissione, si sono verificati i seguenti episodi collegati a questo concorso e di cui il sottoscritto è stato oggetto.

1) Un membro di una commissione di analoga procedura presso l’Università di Modena e Reggio Emilia si è dimesso per “impegni accademici ed assistenziali” (sono gli impegni correnti dei professori di discipline cliniche!) ed il sottoscritto, primo dei non eletti, è stato nominato al suo posto. Contemporaneamente erano state avviate le procedure per la formazione della commissione del concorso dell’Università di Chieti - Pescara  dove, fra gli altri, è stato eletto il prof. Toscano, il quale, su richiesta di opzione del MIUR, in data 25 ottobre 2005 ha comunicato al Rettore dell’Università di Chieti-Pescara che intendeva essere nominato nella commissione della valutazione bandita da questa Università. Così è stato.

Ma nonostante la regolarità della nomina, uno dei candidati della procedura in oggetto ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica denunciando una presunta ineleggibilità del prof. Toscano. Poi paradossalmente uno dei commissari del concorso in oggetto, con una iniziativa personale, ha presentato atto di opposizione al ricorso straordinario chiedendo che esso venisse deciso in sede giurisdizionale e dando così la possibilità al ricorrente di presentare ricorso al TAR (del Lazio-Roma) con la richiesta di sospensiva che, su opposizione dello scrivente (unico a costituirsi ed a presentare una memoria ed a farsi rappresentare da un avvocato in udienza), è stata respinta confermando la legittimità della elezione.

2) Lo stesso candidato aveva  presentato un esposto-denuncia alla Procura della Corte dei Conti della Regione Toscana contro lo scrivente, senza alcun riferimento ad un interesse personale ma al solo scopo di creare i presupposti di una situazione di incompatibilità.  Ed infatti in data 12 dicembre 2005 lo stesso  ha presentato istanza di ricusazione del sottoscritto, sulla base di quella presunta incompatibilità appositamente creata con la denuncia , istanza che il Magnifico Rettore dell’Università di Chieti-Pescara ha giustamente rigettato con motivazioni inappellabili.

 

 

Questi episodi, tutti finalizzati al chiaro scopo di escludere il sottoscritto dalla procedura in oggetto e quindi avere riflessi nella medesima, suggeriscono una sconcertante chiave di lettura del successivo iter formale e sostanziale dei lavori concorsuali.

Infatti avviati i lavori , una volta formulati i giudizi individuali nella riunione del  24 luglio 2006,  lo scrivente ha ritenuto opportuno presentare una osservazione poi trasformata in mozione e messa a verbale, di cui si trascrive integralmente il testo.

 

“In data 7 luglio ’06 ho ricevuto una e-mail del Presidente prof. Sani in cui si sollecita ad arrivare alla riunione del 24 p.v. “preparati e documentati” per poter concludere i lavori.

Ricordo che mentre per i giudizi dei singoli commissari ciascuno è venuto alla riunione con un testo già formulato, addirittura su dischetto, che, dopo la lettura in Commissione, è stato inserito nel verbale, la formulazione dei giudizi collegiali deve seguire un iter tutto all’interno della riunione perché non è possibile prepararli al di fuori di essa.

Infatti secondo giurisprudenza più volte ribadita, il giudizio collegiale della Commissione non “è la somma delle valutazioni espresse inizialmente dai singoli commissari nei giudizi individuali, ma, piuttosto, la risultanza di una elaborazione collegiale, scaturita dal riesame della discussione dei titoli scientifici, di carriera didattici ed assistenziali di ciascun candidato”. Addirittura il giudizio del singolo commissario può mutare radicalmente nel giudizio collegiale.

L’iter prevede quindi la puntualizzazione dei contenuti dei parametri valutativi stabiliti nella 1° riunione, la valutazione collegiale della produzione scientifica e dei titoli più significativi, un’ampia ed approfondita discussione su questi ed infine la formulazione dei giudizio collegiale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione.

L’ampia discrezionalità del giudizio di cui godono i commissari non significa libertà illimitata.

Infatti la libertà di valutazione non può equivalere ad un arbitrio assoluto ma vi devono essere tre limiti invalicabili:

1.  la necessità inderogabile che il giudizio avvenga sulla base dei criteri di valutazione   

     stabiliti;

2. che i commissari si autolimitino attenendosi a tali criteri;

3. che, soprattutto, la Commissione osservi il fondamentale principio dell’applicazione omogenea dei criteri con parità di trattamento tra i candidati.

A questo proposito, come membro di questa Commissione, devo rappresentare di aver notato che nei giudizi di alcuni Commissari sono stati anticipati per alcuni candidati valutazioni di “eccellenza” che hanno in pratica eluso tali criteri quando poi gli stessi Commissari hanno dato ad altri candidati, più meritevoli sulla base di parametri chiaramente oggettivabili, giudizi meno importanti.

Sulla base di quanto sopra rivolgo al Presidente, che come tale è anche garante del rispetto delle leggi e dei criteri di valutazione, l’invito a vigilare sulla corretta applicazione di tali criteri. A tutti i commissari chiedo che nella formulazione dei giudizi collegiali non si facciamo valutazioni unilaterali e personalistiche non riscontrate dai parametri oggettivi stabiliti.”

 

Purtroppo nella stessa  riunione del 24 luglio 2006, nella formulazione dei giudizi collegiali di 6 candidati ,  il richiamato intervento è stato disatteso da  una maggioranza che si è venuta a formare nella commissione,  sia sotto l’aspetto formale e, nei confronti di alcuni candidati, anche sotto l’aspetto sostanziale.

Per questo motivo, nella successiva riunione del 1° settembre 2006, prima di formulare i giudizi collegiali dei rimanenti 6 candidati, il prof Toscano ha letto e messa a verbale una seconda mozione  di cui si riporta il testo.  

 

 

 

 

“Il commissario prof. Michele Toscano, dopo aver preso atto della volontà di concludere rapidamente i lavori incuranti del rispetto formale delle regole concorsuali, ritenendo certe valutazioni personali fatte per alcuni candidati non riscontrate dai parametri stabiliti,  nella riunione del 24 luglio 2006 ha presentato e messo a verbale una mozione in cui si ribadiva che nella formulazione dei giudizi collegiali si devono rispettare l’iter formale ed i singoli criteri stabiliti nella prima riunione.

Purtroppo il richiamato intervento è stato disatteso sia sotto l’aspetto formale, perché – come risulta dal verbale – non vi è stata, per ogni singolo candidato esaminato, una qualsivoglia valutazione collegiale della produzione scientifica ed un riesame dei titoli più significativi, né una successiva approfondita discussione necessaria a consolidare il convincimento dei singoli commissari ovvero, se del caso, a determinare un differente convincimento da quello precedentemente formatosi nella preventiva fase di valutazione da parte di ogni commissario; sia sotto l’aspetto sostanziale, perché i giudizi di una maggioranza che si è venuta a formare sono stati formulati in modo generico e, nei confronti di alcuni candidati,  appaiono contraddittori ed in ogni caso non supportati dai parametri oggettivi fissati dalla commissione nella sua prima riunione, parametri che costituiscono canoni inderogabili di giudizio dai quali non è consentito discostarsi e che devono essere applicati in modo paritario a tutti i candidati.

L’attuale andamento della procedura suggerisce una sconcertante chiave di lettura dei precedenti episodi collegati a questo concorso e di cui il sottoscritto è stato oggetto, quali:

- la rinuncia  di un commissario di analoga procedura presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, la nomina dello scrivente al suo posto e la conseguente contestata sua elezione nella commissione del concorso in oggetto, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasformato, paradossalmente per opposizione di uno dei commissari di questo concorso, in ricorso al TAR del Lazio, che peraltro ha confermato la legittimità della elezione;

- il maldestro tentativo di ricusazione del sottoscritto per una inesistente situazione di incompatibilità;

episodi tutti finalizzati ad avere riflessi nella procedura in oggetto, al chiaro scopo di escludere lo scrivente dalla medesima.

Il prof. Toscano rinnova a tutti i commissari la richiesta che nel prosieguo dei lavori si rispettino le procedure concorsuali e non si ripetano valutazioni unilaterali e personalistiche non riscontrate dai parametri oggettivi stabiliti.”

 

I richiamati interventi di ambedue le mozioni sono stati disattesi da una maggioranza della commissione anche nella formulazione dei giudizi collegiali degli altri candidati nella riunione del 1 settembre 2006.

Infatti dal punto di vista procedurale, come era avvenuto nella riunione del 24 luglio 2006, non c’è stata alcuna valutazione collegiale della produzione scientifica dei singoli candidati nè una riconsiderazione degli altri titoli più significativi degli stessi. Il presidente si è limitato a formulare un giudizio collegiale preconfezionato spesso generico e già scritto il quale veniva condiviso dagli altri tre commissari, che formavano così la maggioranza, mentre il sottoscritto formulava seduta stante il suo giudizio di minoranza facendo un riferimento preciso ai criteri di giudizio stabiliti nella prima riunione.

Nella sostanza sono stati proprio disattesi proprio questi criteri con atteggiamenti chiaramente ostativi  nei confronti di certi candidati e, al contrario, ostentatamente favoritistici nei riguardi di altri. Infatti l’altro punto cruciale del disaccordo risiede nell’applicazione, che deve essere omogenea, dei criteri valutativi, predeterminati all’unanimità nella seduta del 6 marzo 2006 e contenuti nell’allegato 1 del primo verbale, che così recita:

 

 

 

    

 Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione costituita per il concorso di cui in premessa e  composta dai seguenti  professori:

 

Prof. GUIDO SANI , Presidente

Prof. PAOLO BIGLIOLI  , membro

Prof.  GIAN FEDERICO POSSATI  , membro

Prof.  MICHELE TOSCANO , membro

Prof.  ELVIO COVINO, segretario

 

 

assume i seguenti criteri di massima:

 

 

1. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E CURRICULUM COMPLESSIVO DEL CANDIDATO:

 

A. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, 3 e 4, del D.P.R. 117/2000 saranno valutati:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che lo comprendono;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

e)continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Per i fini di cui ai punti precedenti, la Commissione farà ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono titoli da valutare specificamente:

 

- l’attività didattica svolta anche all’estero.

- i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

- l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

- l’attività in campo clinico ed assistenziale

- l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale

B. Sulla base dei principi normativi sopra richiamati la Commissione stabilisce inoltre:

a) nella valutazione della produzione scientifica si terrà conto innanzi tutto dell’attinenza alle tematiche scientifiche proprie del Settore Scientifico disciplinare MED-23, Chirurgia Cardiaca;

b) accertata l’attinenza, avranno valore l’originalità e la innovatività della produzione;

c) il rigore metodologico sarà valutato in relazione alla corretta impostazione dei protocolli ed alle conclusioni che verranno tratte sulla base dei risultati ottenuti;

d) per identificare l’apporto dei candidati nei lavori in collaborazione con i Commissari o con terzi la Commissione adotterà i seguenti criteri:

-  Lavori in compartecipazione commissario-candidato

La Commissione in via preliminare, esaminerà collegialmente i lavori al fine di accertare la possibilità di enucleare l’apporto dei candidati rispetto ai commissari.

L’apporto del candidato sarà enucleato per quanto è possibile valutando:

la continuità delle linee di ricerca perseguite;

l’impiego di specifiche metodologie;

la posizione del nome del candidato nella successione degli autori della pubblicazione e,  indicativamente:

1.      la posizione intermedia fra primo e ultimo autore significa che il candidato è compartecipe alla ricerca;

2.      la posizione del nome al primo posto indica che il candidato è ricercatore principale;

3.      la posizione all’ultimo posto indica che il candidato ha la funzione preminentemente di coordinatore del gruppo di ricerca.

-  Lavori in collaborazione tra candidati e terzi:

In questa evenienza si adotteranno criteri analoghi a quelli indicati per i lavori in compartecipazione commissario-candidato.

 

e) la continuità temporale della produzione scientifica verrà valutata sia dalla relazione della produzione con la evoluzione della conoscenza nel campo delle tematiche trattate che dalla sua progressione negli anni;

 

f) la rilevanza della collocazione editoriale e la diffusione delle pubblicazioni saranno valutate tenendo conto anche dei consueti parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, considerandoli non in termini meramente aritmetici; la Commissione inoltre darà valore preminente alle pubblicazioni in extenso rispetto ad abstracts,  lettere all’editore o case reports;

g) per l’attività didattica sarà valutata quella svolta nei Corsi di Laurea specialistica, nei Corsi di Laurea breve, nella Scuola di Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca, nei Corsi di Diploma, nelle Scuole dirette a fini speciali;

 

h) vista la rilevanza assistenziale della disciplina a concorso, nella valutazione verrà data preminenza alla attività operatoria svolta. Si farà riferimento particolare alle responsabilità cliniche presso le Istituzioni di appartenenza. Tale attività dovrà essere adeguata a garantire competenza nelle mansioni assistenziali connesse con il ruolo a concorso, che prevede la responsabilità di struttura complessa.  L’attività inoltre dovrà trovare corrispondenza nella produzione scientifica, nel senso che da questa deve risultare che il candidato ha svolto attività clinica finalizzata alla ricerca.

 

Nonostante questi criteri oggettivi e di agevole identificazione, allorchè si è proceduto alla valutazione collegiale dei singoli candidati, nelle riunioni del 24 luglio 2006 e del 1° settembre 2006, quattro membri della commissione su cinque hanno in pratica eluso tali criteri poiché, per alcuni candidati, sia nel valutare il profilo scientifico che nel valutare gli altri titoli quei commissari hanno concluso con giudizi che non hanno corrispondenza con la realtà, soprattutto quando riferiti ad entità numericamente quantizzabili.

Infatti nella tabella 1 sono riportati i profili scientifici dei candidati (allegato 1, pag. 1, al verbale n. 10). Dall’analisi della tabella si evince che uno dei giudizi più favorevole, addirittura di eccellenza, premia un candidato, il dott. Polvani, che presenta il minor numero di pubblicazioni attinenti, il numero più basso di lavori in extenso attinenti, ed ancora un numero di articoli collocati su riviste impattate ed un numero di citazioni inferiori rispetto ad altri candidati quali Gerosa , Miraldi, Stellin, Teodori,  ed un contributo a queste pubblicazioni ( come pure a quelle non attinenti, sempre compartecipe ) nettamente meno importante di quello dei candidati Gerosa (22 lavori come coordinatore o ricercatore principale), Stellin (20 lavori), Miraldi (8 lavori).

Purtroppo la valutazione della progressione nella carriera scientifica è sempre mancata nei giudizi della maggioranza della commissione.

Infatti, come è ovvio, è molto importante ai fini dell’idoneità il criterio di identificazione dell’apporto singolo per valutare la progressione logica di una produzione scientifica. In questa progressione, nei lavori “giovanili” il nome del cosiddetto “maestro” è in genere all’ultimo posto degli autori, mentre l’allievo è al primo posto se ricercatore principale o inframezzato se compartecipe; ove gradatamente la posizione del nome del candidato si sposti secondo un ordine che porti all’ultima posizione si deve dedurre che l’allievo ha assunto la funzione preminente di coordinatore del gruppo di ricerca, posizione che dimostra la raggiunta maturità.

Addirittura è stato negata anche la rilevanza del fattore di impatto per valutare la collocazione editoriale delle pubblicazioni (vedi giudizio collegiale del candidato Glieca). Viceversa, un vaglio corretto, secondo criteri di larga e consolidata adozione internazionale, deve prendere in considerazione, anche se non in termini strettamente numerici, oltre al fattore di impatto anche il numero di citazioni ed il ruolo del candidato nel lavoro.

Inoltre anche se come è ovvio nei concorsi a professore di I fascia deve essere data preminenza alla validità della produzione scientifica,  in quanto la produzione scientifica è quella che caratterizzi la personalità dei candidati, essendo gli altri elementi ad adjuvandum rispetto al criterio di giudizio ritenuto principale, dalla tabella successiva (allegato 1, pag. 2,  al verbale n. 10 ) si evince con evidenza che lo stesso candidato Polvani presenta il minor numero di anni di servizio prestati, ed il più breve periodo sia di attività didattica (non è docente sul corso di laurea specialistico) che di attività clinico assistenziale rispetto ai candidati già menzionati, Gerosa, Mirali, Stellin, Teodori, , preminenti assieme a Di Giammarco per il loro profilo scientifico rispetto agli altri candidati,ma per i quali è stato espresso un giudizio di minore rilevanza nel giudizio collegiale.

E’ da rilevare inoltre che pur essendo presenti in concorso due candidati Di Giammarco e Teodori, che presentano in buona parte la stessa produzione scientifica in collaborazione, il giudizio della maggioranza è favorevole al primo e sfavorevole al secondo con la motivazione pretestuosa che Teodori non ha alcuna esperienza universitaria di ruolo, quando è certificato (e viene anche affermato nel giudizio di maggioranza) che il candidato ha prestato servizio sempre, a parte gli ultimi due anni, in Centri universitari, e soprattutto ha superato con giudizio positivo unanime la prova didattica che lo qualifica al livello di Professore associato nel presente concorso.

Le stesse critiche radicali, che per brevità non ripercorro perché sono riportate nei relativi giudizi, meritano i giudizi comparativi della maggioranza della commissione.

Nascono per questo molti dubbi  su quali percorsi logici,  trasparenti e rispettosi dei criteri di giudizio siano stati seguiti dai commissari della maggioranza nella loro valutazioni.

Alla luce di quanto sopra e nonostante i ripetuti richiami del commissario Toscano (verbali 8° e 9° del 24.7.2006 e dell’1.9.2006, rispettivamente) a far ricorso ad una maggiore trasparenza nei percorsi logici valutativi seguiti, i commissari di maggioranza hanno più volte replicato di aver sempre tenuto conto di tutti i parametri di valutazione prodotti e di aver formulato il loro giudizio di merito dopo questo dettagliato iter analitico.

Al contrario, l’iter procedurale corretto è stato disatteso ed il giudizio da loro espresso, sia singolo che collegiale o complessivo, appare, costantemente caratterizzato da valutazioni non oggettivamente riscontrabili, generiche ed approssimative, espressione di un chiaro favoritismo per taluni concorrenti a scapito di altri candidati pur altrimenti dotati di profili curriculari oggettivamente validi.

In conclusione nell’atteggiamento della maggioranza della commissione si è venuto a configurare  una condotta in cui potrebbero essere ravvisato l’eccesso di potere o la manifesta illogicità, per non aver minimamente rispettato la “par condicio” tra gli esaminandi, elemento primo e determinante per garantire la necessaria trasparenza concorsuale. Questo atteggiamento ha condotto:

  • alla formulazione dei giudizi collegiali senza una valutazione collegiale della produzione scientifica dei singoli candidati;
  • al perseverante rifiuto di far ricorso ai criteri di valutazione oggettivi e comparabili stabiliti;
  • alla disomogenea applicazione dei criteri di valutazione fra i concorrenti;
  • in sintesi al mancato rispetto delle norme concorsuali e delle leggi.

Per questi validi motivi l’esito del presente concorso non può essere accettato senza l’apposizione di dettagliate riserve ed eventuale conseguente informativa alle autorità competenti.

Si è certi che gli Organi di controllo sapranno opportunamente vigilare per la corretta applicazione delle norme che regolano i concorsi universitari e per le leggi della Repubblica Italiana, impedendo inosservanze o distorsioni o violazioni intollerabili, e che, dopo un rigoroso controllo degli atti del concorso, se del caso, negheranno l’approvazione degli stessi.

 

 

                                                                       Il Commissario

                                                                prof. Michele Toscano

 

 

 

Per presa visione:

 

prof Guido Sani,                  Presidente

 

prof. Paolo Biglioli,             Commissario

 

prof. Gianfederico Possati,  Commissario

 

prof. Elvio Covino,              Segretario